14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2713 del 21 marzo 1997
Testo massima n. 1
Il delitto di subornazione [ art. 377 c.p. ] mira a tutelare la genuinità processuale di quanti sono chiamati a riferire sui fatti di causa davanti all’autorità giudiziaria, posizione che potrebbe venire inevitabilmente ed indebitamente condizionata e compromessa da pressioni esterne, rappresentate dall’offerta o anche dalla sola promessa di qualsivoglia utilità, anche non patrimonialmente apprezzabile, per indurre il soggetto subornato a commettere i reati di falsa testimonianza [ art. 372 c.p. ] e [ dopo la novella del 7 agosto 1992 n. 356 ] di false informazioni al P.M. [ art. 371 bis c.p. ], oltre che di falsa perizia o interpretazione [ art. 373 c.p. ]. Trattasi di reato di pericolo, il cui evento, di natura formale, si verifica con la semplice offerta o promessa, finalizzata alla falsità giudiziale e, per la sua configurabilità, richiede che il soggetto subornato abbia assunto la qualità di «persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria» [ secondo la più vasta accezione del termine, come introdotto dalla novella 356/92, rispetto all’originaria, precedente qualifica di «testimone» ].
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