14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 5943 del 15 giugno 1981
Testo massima n. 1
Per perfezionare il delitto di falsa testimonianza non occorre il dolo specifico bastando l’intendimento, comunque determinatosi, di dire il falso: è indifferente l’obiettivo avuto di mira dall’agente perché, quale esso sia, viene sempre leso il normale funzionamento della giustizia che rappresenta l’oggetto della tutela giuridica. Nel reato di falsa testimonianza l’elemento psicologico si manifesta così intrinsecamente inerente alla materialità oggettiva del fatto, da risultare facilmente percepibile nell’accertamento del fatto — reato nella sua realtà ontologica.
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