14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 17704 del 10 maggio 2010
Testo massima n. 1
Ai fini della legittimità del ricorso al meccanismo di recupero probatorio dell’art. 500, comma quarto, c.p.p., riferito alla dichiarazioni del testimone, ma applicabile anche a quelle dell’imputato di reato connesso o probatoriamente collegato, stante il rinvio contenuto nell’art. 210, commi quinto e sesto, stesso codice, non rileva la veste formale assegnata al dichiarante, ma solo la dimostrazione della condotta illecita su di lui esercitata per indurlo a tacere o a mentire, dimostrazione per la quale non è richiesta una prova al di là di ogni ragionevole dubbio, ma è sufficiente qualsiasi elemento sintomatico dell’intimidazione subita, purché connotato da precisione, obiettività e significatività. [ Nella specie, la Corte ha ritenuto sufficienti alcune dichiarazioni di altri imputati relative al proposito, maturato in ambiente malavitoso, di indurre il dichiarante, imputato di reato connesso, alla ritrattazione, e l’assoluta inverosimiglianza del pretesto da quest’ultimo addotto a sua giustificazione – essere stato costretto a formulare ingiuste accuse da P.M. e carabinieri – per il quale aveva subito condanna per calunnia ].
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