10 Gen Art. 462 — Capacità delle persone fisiche
Posted at 20:28h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Secondo – Delle successioni > Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni > Capo II – Della capacità di succedere
Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell’apertura della successione [ 1 c.c. ].
Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell’apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta.
Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti [ 784 c.c. ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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