10 Gen Art. 461 — Rimborso delle spese sostenute dal chiamato
Posted at 20:46h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Secondo – Delle successioni > Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni > Capo I – Dell’apertura della successione, della delazione e dell’acquisto dell’eredità
Se il chiamato rinunzia all’eredità [ 519 e ss. c.c. ], le spese sostenute per gli atti indicati dall’articolo precedente sono a carico dell’eredità [ 511, 712 c.c. ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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