Art. 1179 – Codice civile – Obbligo di garanzia
Chi è tenuto a dare una garanzia, senza che ne siano determinati il modo e la forma, può prestare a sua scelta un'idonea garanzia reale [2784, 2808] o personale [1936], ovvero altra sufficiente cautela.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 410/1977
L'art. 8, comma 1, legge 1 dicembre 1970 n. 898, sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, il quale consente al giudice di imporre idonea garanzia, reale o personale, a carico del coniuge tenuto agli adempimenti patrimoniali di cui agli artt 5 e 6 della legge n. 898 del 1970, non autorizza anche una pronuncia di scelta e di costituzione diretta di una determinata garanzia. Ne consegue che il giudice, ove intenda esercitare detto potere, può solo ordinare genericamente la prestazione di garanzia, mentre rimane affidata al debitore, ai sensi dell'art. 1179 c.c., la scelta e la concreta costituzione di un'adeguata cautela reale o personale.