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Art. 1180 — Adempimento del terzo

Art. 1180 — Adempimento del terzo

L’obbligazione può essere adempiuta da un terzo [ 1201, 1203 n. 3, 1208 n. 2, 1406, 1717, 1950 ], anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione [ 1201, 1656, 1811, 2036, 2222, 2230 ].

Tuttavia il creditore può rifiutare l’adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione [ 1236, 1936 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 2207/2013

Ai sensi dell’art. 1180, comma secondo, c.c., il rifiuto del creditore all’adempimento da parte del terzo, in presenza di opposizione del debitore (la quale deve essere, a sua volta, dettata da situazioni giuridiche legittimamente tutelabili e deve ispirarsi all’osservanza del principio generale di cui all’art. 1175 c.c.), non deve essere contrario a buona fede e correttezza; ne deriva che il giudice è abilitato a sindacare detta contrarietà ogni qualvolta il terzo alleghi e deduca in giudizio l’esercizio abusivo del rifiuto da parte del creditore (anche in relazione alla legittimità delle ragioni dedotte dal debitore a fondamento della manifestata opposizione), che abbia così impedito allo stesso terzo – legittimato ed interessato a soddisfare il credito per i rapporti intercorrenti con il debitore, di cui il creditore sia stato reso edotto – di pagare in sostituzione del debitore estinguendo l’obbligazione, in funzione della legittima tutela di propri eventuali diritti.

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Cass. civ. n. 9946/2009

L’adempimento spontaneo di un’obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell’art. 1180 c.c., determina l’estinzione dell’obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, non essendo in tal caso configurabili né la surrogazione per volontà del creditore, prevista dall’art. 1201 c.c., né quella per volontà del debitore, prevista dall’art. 1202 c.c., né quella legale di cui all’art. 1203 n. 3 c.c., la quale presuppone che il terzo che adempie sia tenuto con altri o per altri al pagamento del debito; la consapevolezza da parte del terzo di adempiere un debito altrui esclude inoltre la surrogazione legale di cui agli artt. 1203 n. 5 e 2036, terzo comma, c.c., la quale, postulando che il pagamento sia riconducibile all’indebito soggettivo “ex latere solventis”, ma non sussistano le condizioni per la ripetizione, presuppone nel terzo la coscienza e la volontà di adempiere un debito proprio; pertanto, il terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore può agire unicamente per ottenere l’indennizzo per l’ingiustificato arricchimento, stante l’indubbio vantaggio economico ricevuto dal debitore.

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Cass. civ. n. 23292/2007

L’art. 1180 c.c. ha la funzione di attribuire al pagamento effettuato dal terzo effetto solutorio dell’obbligazione anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce all’adempiente un titolo che gli consenta di agire nei confronti del debitore allo scopo di ripetere la somma versata, essendo necessario, a tal fine, che sia allegato e dimostrato il rapporto sottostante tra terzo e debitore. Ne consegue che, nel caso in cui sia escluso che tra questi esista un rapporto di mutuo (e, comunque, non sia dimostrata l’esistenza di qualsiasi altra causa a sostegno dell’azione) il giudice non può accogliere la domanda in virtù della mera considerazione che, nella specie, sia effettivamente dimostrato l’avvenuto pagamento, ad opera del terzo, del debito altrui.

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Cass. civ. n. 889/2006

L’adempimento del terzo, di cui all’art. 1180 c.c., non è inquadrabile nella previsione dell’art. 67, primo comma, legge fall., in quanto rientrano nella categoria di atti revocabili contemplati dalla predetta norma i contratti commutativi stipulati dall’imprenditore poi dichiarato fallito, qualora ricorra il requisito della notevole sproporzione tra le reciproche prestazioni, mentre, nel caso dell’adempimento del terzo, sussiste un contratto commutativo stipulato tra altri soggetti, in cui il terzo, poi dichiarato fallito, interviene solo come soggetto legittimato ad adempiere, e, quindi, non nella fase genetica, ma solo in quella di attuazione del negozio giuridico.

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Cass. civ. n. 6728/1988

L’adempimento del terzo — consentito dall’art. 1180 c.c. – in tanto può avere effetto liberatorio per il debitore in quanto la prestazione sia regolarmente effettuata in modo conforme alla obbligazione del debitore, sicché, quando l’adempimento sia parziale, l’accettazione da parte del creditore non estingue il debito, ma semplicemente lo riduce non precludendo conseguentemente al creditore di agire contro il debitore per il pagamento della parte residua del credito.

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Cass. civ. n. 2651/1982

L’art. 1180 c.c., nel prevedere che il creditore non può rifiutare l’adempimento offerto dal terzo se non abbia interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione, presuppone identità della prestazione offerta con quella da eseguire. (Nella specie, si è ritenuto che il creditore aveva legittimamente rifiutato la prestazione offerta dal terzo a condizioni economiche più onerose).

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