10 Gen Art. 1717 — Sostituto del mandatario
Il mandatario che, nell’esecuzione del mandato, sostituisce altri a se stesso, senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura dell’incarico, risponde dell’operato della persona sostituita.
Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde soltanto quando è in colpa nella scelta [ 1710 ].
Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto.
Il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 1580/2018
In tema di mandato, l’azione diretta del mandante nei confronti del sostituto del mandatario, di cui all’art. 1717, comma 4, c.c., è consentita in tutti casi di sostituzione previsti dai primi tre commi della medesima disposizione, e dunque anche nell’ipotesi di sostituzione non autorizzata, indebitamente operata dal mandatario nell’ambito di un mandato allo svolgimento di un incarico professionale, necessariamente caratterizzato dall’ “intuitus personae”.
Cass. civ. n. 15412/2010
In tema di rappresentanza, poiché la procura è un atto conferito intuitu
personae, il rappresentante non può sostituire altri a sé nell’esecuzione dell’incarico ricevuto, a meno ché tale facoltà non gli sia stata espressamente conferita; ne consegue che la legittimazione del sostituto del mandatario o del procuratore a compiere atti efficaci nella sfera giuridica del dominus richiede necessariamente un’esplicita autorizzazione da parte di quest’ultimo, senza che a diversa conclusione possa giungersi in base al disposto dell’art. 1717 c.c., il quale si limita a regolare la responsabilità del mandatario per aver sostituito altri a sé senza esserne autorizzato
Cass. civ. n. 7515/1999
Il mandante non ha azione diretta verso il sostituto del mandatario qualora quest’ultimo abbia approvato ed accettato l’opera del sostituto giudicandola sostanzialmente conforme alle istruzioni impartite con il comportamento dovuto. Il mandato, pur essendo un contratto caratterizzato dall’elemento della fiducia, non è, tuttavia basato necessariamente sull’ intuitus personae per cui al mandatario non è vietato avvalersi dell’opera di un sostituto, a meno che il divieto non sia stato espressamente stabilito oppure si tratti di attività rientrante nei limiti di un incarico fiduciario affidato intuitu personae. L’articolo 1717 del c.c. prevede, difatti, tre diverse ipotesi di sostituzione del mandatario: a) sostituzione non autorizzata dal mandante o non necessaria per la natura dell’incarico, in cui il mandatario risponde dell’operato del sostituto; b) sostituzione autorizzata dal mandante senza indicazione della persona del sostituto, in cui il mandatario risponde dell’operato del sostituto solo se è dimostrata la sua colpa nella scelta di quest’ultimo; c) sostituzione autorizzata dal mandante con contemporanea indicazione del sostituto, in cui il mandatario è esonerato da responsabilità. In tutte e tre le ipotesi il mandante può agire direttamente contro la persona del sostituto.
Cass. civ. n. 1642/1999
A norma dell’art. 1717 c.c. il mandatario che, nell’esecuzione del mandato, sostituisce altri a sé stesso, senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura dell’incarico risponde dell’operato della persona sostituita e in tal caso il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario. Deve escludersi, peraltro – tenute presenti la formulazione letterale della disposizione e la sua ratio – che il sostituto sia legittimato ad agire nei confronti del mandante originario.
Cass. civ. n. 7430/1990
L’azione diretta del mandante nei confronti del sostituto del mandatario, prevista dall’art. 1717, ultimo comma, c.c., si applica in tutte le ipotesi in cui l’esecuzione del mandato sia compiuta in tutto o in parte ad opera di un terzo; incaricato dal mandatario, e cioè non solo quando l’intervento del terzo sia autorizzato dal mandante o sia necessario per l’esecuzione dell’incarico, ma anche quando il terzo operi per esclusiva e non necessaria iniziativa del mandatario. (Nella specie, la S.C., alla stregua del principio suesposto, ha censurato l’impugnata sentenza, la quale aveva escluso la legittimazione e la responsabilità del Banco di Roma, in relazione all’azione di garanzia esperita dall’Inail, sul rilievo, in particolare, che, poiché il servizio di cassa di tale istituto era stato affidato al Credito Italiano, a sua volta avvalsosi dell’opera del Banco di Roma, non sussisteva alcun rapporto diretto fra questo e l’Inail).
Cass. civ. n. 301/1988
Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 1717 c.c., il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita (nell’esecuzione del mandato) dal mandatario non solo quando l’intervento del terzo sia stato autorizzato dal mandante o si sia reso necessario per la natura dell’incarico, ma anche nel caso in cui il sostituto abbia agito per esclusiva e non necessaria iniziativa del mandatario.
Cass. civ. n. 2199/1980
Il mandatario, anche quando si serva di altri per l’espletamento dell’incarico ricevuto, conserva la sua qualità, né essa viene acquistata dai suoi incaricati, in quanto continuano a gravare su di lui gli obblighi relativi al compimento di atti giuridici per conto del mandante, il quale è liberato, pertanto, da ogni obbligo con il pagamento, al mandatario medesimo, del compenso concordato.
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