Art. 1718 – Codice civile – Custodia delle cose e tutela dei diritti del mandante

Il mandatario deve provvedere alla custodia delle cose che gli sono state spedite per conto del mandante e tutelare i diritti di quest'ultimo di fronte al vettore, se le cose presentano segni di deterioramento o sono giunte con ritardo [1693 ss.].

Se vi è urgenza, il mandatario può procedere alla vendita delle cose a norma dell'articolo 1515 [83 disp. att.].

Di questi fatti, come pure del mancato arrivo della merce, egli deve dare immediato avviso al mandante.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche se il mandatario non accetta l'incarico conferitogli dal mandante, sempre che tale incarico rientri nell'attività professionale del mandatario.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 10434/2014

Le somme ricevute per conto del mandante in esecuzione di un contratto di mandato all'incasso di titoli di credito sono custodite dal mandatario in funzione dell'obbligo di restituirle al mandante, senza che, rispetto a tale adempimento, debba prospettarsi l'esistenza di un distinto contratto di deposito regolare delle somme, dovendosi ritenere che, come desumibile dall'art. 1177 cod. civ., nonché, quanto alla specifica normativa, dagli artt. 1714 e 1718 cod. civ., rientri nella disciplina del rapporto di mandato la configurabilità di un obbligo di custodia. (Nella specie, la S.C., qualificando come mandato all'incasso il contratto stipulato da un professionista con una società, poi fallita, riconosceva la compensabilità del debito contrattuale con un proprio credito professionale già ammesso al passivo).

Cass. civ. n. 7737/2010

In tema di operazioni bancarie in conto corrente, la clausola "salvo incasso", con cui ha luogo l'accreditamento degli assegni rimessi dal correntista, fa gravare su quest'ultimo il rischio dell'insolvenza del debitore, ma non quello dello smarrimento del titolo, che grava sulla banca, ai sensi dell'art. 1718, quarto comma, c.c., quale detentrice del titolo, in funzione dell'adempimento del mandato all'incasso conferitole dal correntista, e quindi tenuta alla custodia anche se non abbia specificamente accettato l'incarico, essendo un operatore professionale. Conseguentemente, in virtù del generale obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede, nel caso di smarrimento del titolo, grava sulla banca mandataria l'onere di provare di aver eseguito l'incarico con la dovuta diligenza, dando conto della condotta tenuta.

Cass. civ. n. 89/1978

L'art. 1718 c.c. abilita il mandatario senza rappresentanza ad agire in nome proprio, a tutela dei diritti del mandante verso il vettore, solo con riguardo alle cose che siano state spedite ad esso mandatario nell'ambito di affare da lui concluso per conto del mandante, ovvero a cose per le quali abbia comunque la qualità di destinatario, in relazione a spedizione fattagli dal mandante per rendere possibile l'esecuzione del mandato, o da terzi per conto del mandante.

Cass. civ. n. 1118/1969

Il mandatario, in attuazione del mandato, spesso si viene a trovare nel possesso di beni che a lui non appartengono, sia che si tratti dei beni fornitigli dal mandante per rendere possibile l'esecuzione del mandato, sia che si tratti di beni acquistati per conto del mandante o speditigli da terzi per conto dello stesso. In tali casi è innegabile l'obbligo della custodia, che non solo non contrasta con la disciplina generale del mandato, ma che anzi trova proprio in essa il suo fondamento.