10 Gen Art. 1693 — Responsabilità per perdita e avaria
Il vettore è responsabile della perdita e dell’avaria [ 1696 ] delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l’avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o dal loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario [ 1218 ].
Se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve, si presume che le cose stesse non presentino vizi apparenti d’imballaggio.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 13374/2018
In tema di trasporto di merci, il vettore che, obbligatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione in contratto, si avvale dell’opera di altro vettore, con il quale conclude in nome e per conto proprio, risponde della regolarità dell’intero trasporto nei confronti del caricatore e del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l’avaria imputabili al subvettore; poiché, peraltro, nell’ambito dello stipulato contratto di subtrasporto, assume la qualità di submittente in caso di perdita delle cose, egli può far valere la responsabilità risarcitoria del subvettore indipendentemente dal fatto che il mittente abbia esperito o meno azione di danni nei suoi confronti.
Cass. civ. n. 20808/2010
La responsabilità del vettore nei confronti del mittente (o del subvettore nei confronti del subcommittente) per la perdita della merce non è esclusa o attenuata dalla omessa indicazione da parte del mittente della natura, quantità o peso di tale merce a norma dell’art. 1683 c.c. se manchi ogni collegamento causale tra l’omissione o inesattezza delle indicazioni predette ed il fatto che ha determinato la predetta perdita. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel riconoscere la responsabilità di una società di spedizione per la mancata consegna a destinazione di un plico contenente una domanda di partecipazione ad una gara di appalto, aveva escluso ogni collegamento causale tra l’omissione delle indicazioni relative al contenuto di detto plico, ed ai termini della sua consegna, ed il fatto doloso dell’ausiliario della società anzidetta, consistito nell’abbandono del plico stesso in un ufficio, per poi far figurare l’avvenuta consegna tramite la falsificazione della firma del soggetto addetto al ritiro della corrispondenza).
Cass. civ. n. 20756/2009
In tema di contratto di trasporto, qualora il vettore, al di fuori dell’ipotesi di trasporto cumulativo, si avvalga di altro vettore con cui stipuli un contratto di subtrasporto, non sussiste responsabilità solidale dei diversi vettori per l’esecuzione del trasporto.
Cass. civ. n. 17478/2007
In tema di contratto di trasporto, la rapina in sé stessa non integra il caso fortuito di cui all’art. 1693 c.c. ai fini dell’esclusione della responsabilità del vettore per la perdita delle cose consegnategli, occorrendo invece, allorché il rischio di rapina non sia imprevedibile, che questi provi di avere adottato, tra le varie possibili modalità ordinarie del trasporto, quelle più idonee a garantire la puntuale esecuzione del contratto e che l’evento era, in definitiva, inevitabile in relazione ad un parametro valutativo della diligenza da apprezzarsi, in caso di vettore professionale, alla stregua dell’art. 1176, comma secondo c.c. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto, escludendo il caso fortuito, che una rapina, avvenuta in un deposito ove il vettore custodiva le merci consegnategli per il trasporto, fosse evento prevedibile ed evitabile, e ne ha censurato la motivazione, ritenendola insufficiente ed apodittica, non avendo analizzato dettagliatamente le caratteristiche del deposito, la ricorrenza di eventi criminosi dello stesso tipo nella medesima zona e con riguardo ad immobili aventi destinazioni analoghe, né indicato la fonte probatoria da cui aveva attinto l’affermazione secondo cui nel deposito fosse abitualmente custodita merce del valore indicato, né chiarito la differenza tra il sistema di allarme antirapina, di cui il deposito era privo, e quello antifurto, di cui era invece dotato).
Cass. civ. n. 17398/2007
Al fine di escludere la responsabilità ex recepto del vettore non è sufficiente la prova della perdita del carico a causa di una rapina, se il fatto è avvenuto con modalità tali da evidenziare l’omessa adozione di cautele idonee ad evitarlo, essendo necessario accertare che i fatti, ancorché riconducibili ad un reato perpetrato con violenza e minaccia sulla persona, si siano svolti con modalità talmente atipiche ed abnormi da doversi ritenere del tutto imprevedibili ed inevitabili anche mediante l’assunzione di misure di prevenzione adeguate. (Nella fattispecie la rapina era avvenuta in ora notturna, in area di sosta isolata, dopo poco tempo dall’inizio del viaggio a causa della stanchezza e del sonno sopravvenuto all’autista, partito in condizioni fisiche inadeguate e senza l’ausilio di un secondo; la S.C., sulla scorta dell’enunciato principio, ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in tal caso, aveva escluso la responsabilità del vettore).
Cass. civ. n. 15589/2007
In tema di trasporto marittimo di merci mediante containers con clausola «
full containers loadsaid to contain» va esclusa — a prescindere da qualsiasi eventuale riserva inserita nella polizza di carico — la responsabilità risarcitoria del vettore, per ammanchi in sede di riconsegna, allorché risulti provato che i contenitori siano stati consegnati dal caricatore chiusi con sigilli (od analoghi sistemi), la cui integrità sia stata constatata all’arrivo. Tale prova è sufficiente a superare la presunzione di colpa contrattuale di cui all’art. 1693 c.c.
Cass. civ. n. 14835/2007
Nel trasporto marittimo di merci, qualora il vettore abbia assunto la piena responsabilità ex recepto relativamente non solo al contenitore che si sia obbligato a trasportare a destinazione, ma anche in relazione alla merce in esso contenuta ed al suo peso (quale risultante, nella specie, dalle polizze di carico), egli risponde della eventuale sottrazione anche parziale della merce, verificatasi dopo la presa in carico e prima della consegna di essa al destinatario e risultante dalla differenza di peso del container all’arrivo.
Cass. civ. n. 24209/2006
In tema di perdita delle cose trasportate, l’art. 1693 c.c. pone a carico del vettore una presunzione di responsabilità ex recepto che può essere vinta soltanto dalla prova specifica della derivazione del danno da un evento positivamente identificato e del tutto estraneo al vettore, stesso, ricollegabile alle ipotesi del caso fortuito e della forza maggiore, le quali, per il furto, sussistono soltanto in caso di assoluta inevitabilità, nel senso che la sottrazione deve essere compiuta con violenza o minaccia ovvero in circostanze tali da renderla imprevedibile ed inevitabile.
Cass. civ. n. 4652/2005
In tema di trasporto di cose, una volta provato il buono stato di conservazione della merce alla consegna al vettore, il deterioramento della stessa al momento della relativa riconsegna al destinatario può essere provato in via presuntiva in base alla circostanza della tempestiva denuncia fattane da quest’ultimo al mittente e della immediata contestazione di questi al vettore, incombendo a colui — mittente o destinatario — che contro il vettore agisce dare la prova della quantità, della qualità e dello stato delle cose all’atto del relativo affidamento al medesimo in custodia, cosa da potersi, nel successivo momento della riconsegna, dal confronto dedurre che il deterioramento è intervenuto nel corso del trasporto. (Nell’affermare il suindicato principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice del merito che, vertendosi in un caso in cui le cose affidate per il trasporto erano costituite da supporti magnetici — cosiddetto floppy disk —, aveva considerato insussistente la lamentata cancellazione — per effetto o nel corso del trasporto — dei dati ivi impressi con conseguente sopravvenuta inidoneità dei medesimi alla specifica utilizzazione loro propria, in difetto della prova da parte del ricorrente che le informazioni di cui lamentava la perdita fossero nei dischetti effettivamente presenti e leggibili al momento della relativa consegna al vettore).
Cass. civ. n. 18299/2003
All’interno di un contratto di subtrasporto, il primo vettore submittente risponde verso i mittenti dell’operato del subvettore, che opera quale ausiliario del vettore originario, ex art. 1228 c.c.
Cass. civ. n. 18235/2003
Nel contratto di trasporto, per integrare l’esimente del caso fortuito prevista dall’art. 1693 c.c. non è sufficiente che un evento come la rapina appaia solo improbabile, ma occorre anche che esso sia imprevedibile, in base ad una prudente valutazione da effettuarsi, in caso di vettore professionale, con la diligenza qualificata di cui all’art. 1176, secondo comma, c.c., ed assolutamente inevitabile, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto e delle possibili misure idonee ad elidere od attenuare il rischio della perdita del carico, con la precisazione che — attesa la particolare diligenza imposta al vettore nella custodia delle cose affidategli — la semplice denuncia di essere vittima di una rapina non è di regola sufficiente ad escludere la responsabilità del vettore per la perdita della merce trasportata; la prevedibilità ed evitabilità della rapina costituiscono comunque oggetto di un giudizio di fatto, non censurabile in Cassazione ove adeguatamente motivato.
Cass. civ. n. 11004/2003
In tema di trasporto di cose, allorché il vettore adduca, come causa di esonero dalla responsabilità per l’avvenuta consegna della merce trasportata a persona diversa dal destinatario, l’attività truffaldina di terzi a suo danno, che lo abbia indotto in errore circa l’identificazione del reale destinatario e del luogo di consegna, la presunzione di responsabilità ex recepto, posta a carico del vettore dall’art. 1693 c.c., può essere vinta soltanto dalla positiva dimostrazione che l’errore, determinato dall’altrui artificio o raggiro, non poteva essere evitato con l’ordinaria diligenza e con la puntuale esecuzione del contratto, che comprendono, tra l’altro, il pronto avviso al destinatario ai sensi del secondo comma dell’art. 1687 c.c., nonché l’obbligo di chiedere immediatamente istruzioni al mittente nel caso di impedimenti anche temporanei nell’esecuzione del trasporto (art. 1686 c.c.), atteso che il difetto di diligenza del vettore, persona offesa del reato di truffa, impedisce di individuare, nell’evento dedotto, i requisiti (necessari per il superamento di quella presunzione) della imprevedibilità e della inevitabilità.
Cass. civ. n. 6468/2000
In tema di trasporto marittimo di merci mediante containers, la responsabilità risarcitoria del vettore, per ammanchi in sede di riconsegna rispetto ai quantitativi che risultino imbarcati, può essere esclusa, a prescindere da eventuali riserve inserite nella polizza di carico, solo dietro dimostrazione che detti contenitori siano stati consegnati dal caricatore chiusi con sigilli (od altri analoghi sistemi di sicurezza), la cui integrità sia stata constatata all’arrivo, trattandosi di prova necessaria per superare la presunzione di colpa contrattuale del vettore medesimo, ovvero dei suoi dipendenti o preposti.
Cass. civ. n. 1712/2000
In caso di furto delle cose trasportate, il vettore, tenuto all’obbligo di custodia non può essere esonerato dalla responsabilità per la perdita delle cose consegnategli per il solo fatto d’essersi avvalso dell’ausilio di terzi che esercitano professionalmente un’attività di vigilanza, ma deve provare che l’opera resa da costoro ha potuto essere a sua volta superata grazie ad un comportamento minaccioso o violento. (Nel caso di specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la responsabilità del vettore in un caso in cui l’autotreno utilizzato per il trasporto era stato sottratto, senza usare violenza o minaccia, in un’area di parcheggio custodita da un servizio di vigilanza). In tema di responsabilità del vettore nel trasporto di cose, nel vigente codice civile non sussiste più la presunzione iuris et de iure che la perdita dei valori non denunciati sia dovuta al fatto dello stesso mittente. Attualmente, combinando l’onere di esatta indicazione della natura delle cose da trasportare (a carico del mittente ex art. 1683 comma primo c.c.) con la sanzione per cui «sono a carico del mittente i danni che derivano dall’omissione o dall’inesattezza delle indicazioni» (art. 1683 comma terzo c.c.), e con il principio secondo il quale il vettore non risponde della perdita o avaria che deriva dal «fatto del mittente» (art. 1693 comma primo c.c.), la materia risulta regolata nel senso che occorre, volta per volta, accertare se l’omissione delle indicazioni sia stata la causa della perdita dei valori avvenuta per difetto di quelle speciali e congrue misure di custodia che, da un lato, il vettore avrebbe dovuto adottare al fine di evitare la perdita della cosa trasportata e, dall’altro, egli non abbia attuato proprio per non essere stato messo sull’avviso. In simile ipotesi si può parlare, in relazione all’art. 1693 c.c. comma primo, di perdita per fatto del mittente, e, ad un tempo, si verifica la fattispecie dell’art. 1683 comma terzo c.c.
Cass. civ. n. 5700/1999
La responsabilità, ex recepto, del trasportatore nei confronti del destinatario non cessa con l’arrivo della merce al proprio magazzino e la messa a disposizione della medesima, ma soltanto con la consegna materiale della stessa, con conseguente insufficienza a tal fine della firma da parte di quegli sulla bolla di accompagnamento, perché l’esecuzione del contratto di trasporto di cose non si esaurisce nel trasferimento della merce da un luogo ad un altro, ma comprende l’adempimento di tutte le obbligazioni accessorie necessarie per il raggiungimento del fine pratico che le parti si sono prefisso, per cui fino alla consegna al destinatario persiste l’obbligo di conservare e custodire la merce e il diritto di questi di ottenere il risarcimento del danno in caso di perdita o danneggiamento. Il trasportatore obbligato ex recepto a risarcire il danno al destinatario della merce perché sottratta nei suoi magazzini ove l’aveva messa a sua disposizione per il ritiro deve corrispondergli anche l’Iva versata al venditore non potendo più egli riversarla sull’acquirente finale.
Cass. civ. n. 10201/1998
In materia di trasporto marittimo, la clausola Full container load – Said to contain , in virtù della quale il vettore riceve il contenitore (
container) già riempito e sigillato dal mittente, non esonera il vettore dal controllare il peso del contenitore. Ne consegue che, qualora all’arrivo della merce a destinazione si verifichi una divergenza tra la quantità di merce indicata sulla polizza di carico e quella rinvenuta all’interno del container, il vettore risponde dell’ammanco ai sensi degli artt. 1693 c.c. e 422 c.n., a meno che non fornisca la prova che sulla polizza di carico era stata indicata una quantità di merce superiore a quella effettivamente caricata.
Cass. civ. n. 8755/1998
Nel contratto di trasporto di cose, il dubbio sull’esecuzione della prestazione da parte del vettore si risolve in mancata esecuzione di questa e spetta al vettore dimostrare che la prestazione è stata eseguita esattamente o che non è possibile eseguirla per causa a lui non imputabile.
Cass. civ. n. 5262/1998
L’omessa indicazione dell’elevato valore della merce trasportata, può determinare l’esclusione dell’obbligo del vettore di adottare una cautela particolare nel custodirla, perché il suo comportamento va valutato in concreto, e quindi esonerarlo da responsabilità, se il fatto è avvenuto imprevedibilmente e inevitabilmente. (Nella specie la Suprema Corte ha confermato l’esclusione della responsabilità del vettore, rapinato di un dipinto, di cui ignorava il rilevante valore, mentre sostava per dormire in una piazzola isolata, ma solitamente frequentata da altri automobilisti, senza aver azionato gli allarmi antifurto).
Cass. civ. n. 5078/1997
Qualora un soggetto, abbia stipulato, con l’altro contraente, un negozio di subtrasporto (e non di trasporto in proprio, quale mittente, ovvero di trasporto per altri, quale spedizioniere), egli assume sempre, rispetto al subvettore, la posizione contrattuale di mittente — non destinatario delle cose trasportate, con conseguente, assoluta carenza di legittimazione, in capo al medesimo, all’esperimento dell’azione contrattuale ex art. 1693 c.c., azione che, per effetto della riconsegna delle cose trasportate, spetta, in via esclusiva, al destinatario delle res.
Cass. civ. n. 622/1995
Considerato che, ai sensi dell’art. 1693, commi 2 e 3, c.c., il vettore può vincere la presunzione di responsabilità su di lui gravante per i danni alle cose consegnategli per il trasporto e da lui accettate senza riserve dimostrando che i danni sono conseguenza di un vizio non apparente dell’imballaggio predisposto a cura del mittente, e che, d’altra parte, il vettore, oltre ad avere l’onere della verifica esterna del contenitore, è tenuto, se del caso, in relazione alle specifiche circostanze, ad assumere informazioni sui sistemi e sul materiale usato per assicurare la consistenza dell’involucro ed eventualmente a vigilare sulle operazioni di carico, il giudice di merito deve indagare, ove se ne prospetti la rilevanza, su tutti detti elementi, anche facendo ricorso alla prova testimoniale. (Nella specie la Suprema Corte ha annullato per violazione di legge e difetto di motivazione la sentenza del giudice di merito che, in relazione al trasporto su autocarro di tre «sgrigliatrici», del complessivo peso di dodici tonnellate, imballate in casse che erano cadute dal veicolo in corrispondenza di una curva, aveva ritenuto la responsabilità del vettore senza avere prima ammesso la prova testimoniale da lui chiesta allo scopo di dimostrare la non idoneità della legatura della merce all’interno delle casse, per il ritenuto carattere valutativo della prova, escluso invece dalla Suprema Corte, perché la stessa era volta alla descrizione dello stato della legatura dei macchinari).
Cass. civ. n. 6841/1993
L’esecuzione del contratto di trasporto non si esaurisce nell’attività di trasferimento della merce da luogo e a luogo, ma comprende altresì l’adempimento delle altre obbligazioni accessorie, necessarie al raggiungimento del fine pratico prefissosi dalle parti, con la conseguenza che sussiste, a carico del vettore — il quale si trova nella detenzione delle cose trasportate — l’obbligo di conservarle e custodirle fino alla loro consegna al destinatario e la relativa responsabilità ex recepto: in particolare in tema di trasporto aereo internazionale di merci, la custodia cui il vettore provvede, dopo che la merce è giunta allo scalo, costituisce un accessorio delle obbligazioni inerenti al contratto di trasporto aereo, che viene definitivamente adempiuto con la consegna al destinatario, sicché l’azione di quest’ultimo (e dell’assicuratore in via di surrogazione) proponibile in caso di mancata consegna è soggetta alla disciplina propria del contratto di trasporto, non di quello di deposito, anche se la perdita si verifica nella fase di quella custodia finalizzata alla consegna.
Cass. civ. n. 4728/1992
Il vettore, che, obbligatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione, si avvale dell’opera di altro vettore, con il quale conclude in nome e per conto proprio altro contratto, assume la qualità di submittente nell’ambito di un contratto di subtrasporto, e, pertanto, in caso di perdita delle cose, può far valere la responsabilità risarcitoria del subvettore, indipendentemente dal fatto che il mittente abbia esperito o meno azione di danni nei suoi confronti.
Cass. civ. n. 13281/1991
Con riguardo ad ammanchi di merci, verificatisi in trasporto nell’ambito del quale il vettore si sia avvalso per un tratto del viaggio di un subvettore, e qualora il giudice di primo grado li abbia condannati in solido al risarcimento dei danni in favore del destinatario, condannando altresì il subvettore a manlevare il vettore in base al contratto di subtrasporto, l’appello, che detto subvettore abbia proposto al solo fine di opporre estinzione per prescrizione del credito del danneggiato, non può implicarne la liberazione da detto obbligo di manleva, considerato che l’obbligo medesimo discende da un rapporto distinto, non da regresso nel rapporto fra debitori solidali, e, quindi, si sottrae alle disposizioni dell’art. 1310, ultimo comma, c.c., inerenti alla perdita del regresso da parte del condebitore che abbia rinunciato alla prescrizione.
Cass. civ. n. 10533/1991
Il vettore che si serve di altro vettore per l’esecuzione del trasporto ha azione diretta, e non di regresso, nei confronti del subvettore, per il risarcimento dei danni conseguenti alla perdita o avaria della merce fino a quando il destinatario non ne abbia chiesto (al subvettore) la riconsegna e non deve, pertanto, dimostrare di avere a sua volta risarcito il danno al proprio committente (o al destinatario), essendo sufficiente che dimostri di essere stato da questi escusso.
Cass. civ. n. 6892/1987
La presunzione di responsabilità a carico del vettore, stabilita dall’art. 1693 cod. civ nel caso di perdita od avaria delle cose trasportate, può essere superata soltanto se il vettore fornisca la specifica prova che il danno è dovuto ad evento positivamente identificato, a lui estraneo e non imputabile, nel senso che sia derivato da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o dal loro imballaggio, ovvero dal fatto del destinatario o del mittente, ivi comprese le operazioni di carico quando ad esse abbia provveduto il mittente medesimo.
Cass. civ. n. 453/1987
La responsabilità ex recepto del vettore per la perdita o l’avaria della cosa consegnatagli non è esclusa dalla mancata prova, da parte del destinatario proprietario del bene, di aver sostituito la cosa perduta od avariata con altra o di avere sostenuto una spesa a tal fine, rappresentando detta perdita od avaria di per sé un danno da calcolarsi secondo i criteri fissati dall’art. 1696 c.c.
Cass. civ. n. 1227/1984
Nell’esecuzione del contratto di trasporto di cose, l’art. 1693 cod. civ pone a carico del vettore la presunzione di responsabilità per la perdita o l’avaria delle cose trasportate, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna, che può essere superata soltanto mediante la prova, incombente sul vettore medesimo, che la perdita o l’avaria, oltre che nelle altre ipotesi previste dalla norma (natura o vizi delle cose trasportate o del loro imballaggio e fatto del mittente o del destinatario), è derivata da caso fortuito, comprensivo della forza maggiore o del fatto del terzo, i quali sono configurabili, come eventi escludenti la responsabilità solo quando, secondo il criterio dell’ordinaria diligenza rapportato alle modalità dell’evento ed alle condizioni di tempo e di luogo, si tratti di evento imprevedibile od al quale il vettore sia nell’impossibilità di opporsi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la statuizione della corte di merito che aveva ritenuto non potersi ravvisare caso fortuito, escludente la responsabilità del vettore, nel furto di un dipinto trasportato su un autofurgone, avvenuto mentre il furgone era stato lasciato incustodito dall’autista in una strada cittadina, anche se chiuso con un lucchetto, poi agevolmente forzato dal ladro).
Cass. civ. n. 1288/1981
Poiché l’esatta esecuzione del contratto di trasporto non si esaurisce nell’attività di trasferimento delle cose da luogo a luogo — che pur ne costituisce il dato peculiare dal punto di vista economico — ma comprende altresì l’adempimento delle altre obbligazioni accessorie, necessarie al raggiungimento del fine pratico prefissosi dalle parti, sussiste a carico del vettore — il quale si trova nella detenzione delle cose trasportate —l’obbligo di conservarle e custodirle sino alla loro consegna al destinatario e comporta, fino a tale momento, la sua responsabilità ex recepto, dalla quale non è esonerato per il rifiuto della ricezione della merce da parte del destinatario o per l’omessa trasmissione di istruzioni da parte del mittente, dovendo egli adoperare, a tale scopo, lo strumento del deposito di cui all’art. 1514 cod. civ.
Cass. civ. n. 6272/1980
Nell’ipotesi di contratto di trasporto con subtrasporto — che ha luogo quando il vettore s’impegna ad eseguire il trasporto per l’intero percorso avvalendosi in tutto o in parte dell’opera di un subvettore, con il quale conclude altro contratto di trasporto, cui il mittente originario resta estraneo — si hanno due contratti di trasporto che, pur collegati funzionalmente, operano in maniera indipendente. Ne consegue che, nell’ambito del secondocontratto, il subtrasportatore è tenuto alla responsabilità ex recepto verso il rispettivo mittente (che ha la qualità di vettore nel primo contratto) e al relativo onere di fornire la prova liberatoria, ove da costui sia convenuto in giudizio con l’azione di regresso.
Cass. civ. n. 4448/1978
In tema di responsabilità del vettore, la presunzione che le cose trasportate non presentino vizi apparenti d’imballaggio — operante, ai sensi dell’art. 1693, secondo comma, c.c., se il vettore accetti le cose da trasportare senza riserve — non può esser vinta da prova contraria. Diversamente, infatti, non sussisterebbe alcuna differenza tra l’ipotesi di vizi d’imballaggio apparenti e vizi non apparenti, e la citata norma sarebbe inutile.
Cass. civ. n. 4696/1976
A norma dell’art. 1693 c.c., il vettore è responsabile per la perdita o l’avaria delle cose trasportate, salvo che fornisca la specifica prova che il danno ed il conseguente inadempimento siano dovuti ad un evento a lui non imputabile o a caso fortuito. Dal rigore con cui è disciplinata tale responsabilità, basata sui principi del receptum, si desume che il vettore risponde anche del danno che, pur non essendo da lui materialmente cagionato, sia comunque ricollegabile alla sua negligenza o alla non puntuale adempienza. (Nella specie, il giudice del merito aveva ritenuto la responsabilità del vettore, per avere omesso di richiedere la proroga di validità della bolletta di legittimazione di una partita di caffè, ai sensi dell’art. 4, L. 26 maggio 1966, n. 344, con il conseguente sequestro della merce da parte della finanza e, nelle more del procedimento penale, la successiva perdita per avaria della stessa merce. La Suprema Corte ha confermato la decisione, enunciando il principio di cui in massima).
Cass. civ. n. 3885/1975
La responsabilità del vettore per le cose trasportate non può ritenersi limitata all’attività di trasferimento della cosa da luogo a luogo, ma si estende a tutte le attività accessorie che ne costituiscono la necessaria e naturale integrazione per raggiungere il fine pratico cui è preordinato l’adempimento dell’obbligazione principale, e viene meno solo con la consegna al destinatario. Solo con detta consegna viene meno, altresì, il dovere di conservazione e di custodia che incombe al vettore, salva, nel caso di mancata collaborazione del destinatario, l’applicazione della norma dell’art. 1686 c.c., che prevede l’obbligo di chiedere istruzioni al mittente e di provvedere alla custodia delle cose consegnategli.
Cass. civ. n. 3438/1971
Ai sensi dell’art. 1693 c.c. e del correlativo art. 27 della Convenzione Internazionale Merci, approvata a Berna il 25 ottobre 1952, e ratificata in Italia con la L. 28 maggio 1955, n. 916; il vettore è responsabile ex recepto della perdita e delle avarie delle cose consegnategli per il trasporto dal momento in cui le riceve al momento in cui le consegna, se non prova che la perdita o l’avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi della cosa stessa o dal fatto del mittente o da quello del destinatario. Ciò implica una presunzione di responsabilità che non si discosta dalla regola fondamentale dettata dall’art. 1218 c.c., relativamente alla responsabilità del debitore e che presuppone sotto il profilo subiettivo, un adempimento colposo generico, e cioè un comportamento negligente, imprudente o contrario a norme regolamentari. Essendo sufficiente ad integrare la presunzione della responsabilità del vettore il concorso del solo, estremo della colpa normale, devesi dedurne l’estraneità a tale sistema del concetto della colpa grave, anche perché per la legge ferroviaria citata la colpa grave rappresenta un elemento costitutivo di più rilevanti effetti (pagamenti del doppio delle indennità massime previste per le inadempienze vettoriali generiche). In tal caso, come si verifica con la situazione risarcitoria contemplata dall’art. 1225 c.c., (inadempimento dovuto a dolo del debitore), rivive la regola generale dettata dall’art. 2697 c.c., in ordine alla prova, secondo cui spetta a chi chiede l’attuazione della volontà della legge, in relazione a un diritto che faccia valere in via di azione o di eccezione, di provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e cioè le condizioni della pretesa.
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