14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 453 del 20 gennaio 1987
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in Massimario
Testo massima n. 1
La responsabilità ex recepto del vettore per la perdita o l’avaria della cosa consegnatagli non è esclusa dalla mancata prova, da parte del destinatario proprietario del bene, di aver sostituito la cosa perduta od avariata con altra o di avere sostenuto una spesa a tal fine, rappresentando detta perdita od avaria di per sé un danno da calcolarsi secondo i criteri fissati dall’art. 1696 c.c.
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