14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6841 del 19 giugno 1993
Testo massima n. 1
L’esecuzione del contratto di trasporto non si esaurisce nell’attività di trasferimento della merce da luogo e a luogo, ma comprende altresì l’adempimento delle altre obbligazioni accessorie, necessarie al raggiungimento del fine pratico prefissosi dalle parti, con la conseguenza che sussiste, a carico del vettore — il quale si trova nella detenzione delle cose trasportate — l’obbligo di conservarle e custodirle fino alla loro consegna al destinatario e la relativa responsabilità ex recepto: in particolare in tema di trasporto aereo internazionale di merci, la custodia cui il vettore provvede, dopo che la merce è giunta allo scalo, costituisce un accessorio delle obbligazioni inerenti al contratto di trasporto aereo, che viene definitivamente adempiuto con la consegna al destinatario, sicché l’azione di quest’ultimo [ e dell’assicuratore in via di surrogazione ] proponibile in caso di mancata consegna è soggetta alla disciplina propria del contratto di trasporto, non di quello di deposito, anche se la perdita si verifica nella fase di quella custodia finalizzata alla consegna.
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