Cass. civ. n. 8755 del 3 settembre 1998
Testo massima n. 1
Nel contratto di trasporto di cose, il dubbio sull'esecuzione della prestazione da parte del vettore si risolve in mancata esecuzione di questa e spetta al vettore dimostrare che la prestazione è stata eseguita esattamente o che non è possibile eseguirla per causa a lui non imputabile.