10 Gen Art. 1719 — Mezzi necessari per l’esecuzione del mandato
Il mandante, salvo patto contrario, è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratte in proprio nome [ 1705 ss. ].
[adrotate group=”6″]
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 20659/2016
In caso di stipulazione di un contratto di organizzazione di viaggio, da parte di un agente intermediario per conto del viaggiatore, tra costoro sorge un rapporto di mandato con rappresentanza, da cui consegue che il viaggiatore è tenuto, ex art. 1719 c.c., a somministrare all’intermediario i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato ed a rimborsargli i fondi eventualmente anticipati per i pagamenti del corrispettivo e delle penali per l’annullamento del viaggio, qualora l’agente – in forza di questo rapporto – abbia assunto l’obbligo verso l’organizzatore; conseguentemente, l’intermediario ha diritto di ripetere il corrispettivo anticipato al “tour operator” per conto del viaggiatore, anche se quest’ultimo non aveva espressamente autorizzato tale pagamento, trattandosi di diritto che sorge dal contratto di mandato.
Cass. civ. n. 9590/2012
Nel sistema delineato dalla legge n. 1294 del 1957, che regola l’attività delegata alla Federconsorzi per conto e nell’interesse dello Stato, avente ad oggetto gli acquisti all’estero di materie prime per conto dello Stato, il rapporto tra l’Amministrazione statale (mandante) e la Federconsorzi (mandataria) non coincide con quello risultante dall’art. 1719 c.c., non essendo posto a carico del mandante alcun obbligo di somministrazione di mezzi in favore del mandatario ed essendo, al contrario, stabilito che questo debba provvedere autonomamente, anche da un punto di vista economico, al compimento dell’attività demandatagli, rinviando il conteggio definitivo del rapporto dare-avere ad un momento successivo all’espletamento dell’attività delegata, vale a dire alla data del rendiconto finale (salva la facoltà di dare corso ad anticipazioni sul conto finale, sulla base dell’avvenuta presentazione di rendiconti annuali), la cui approvazione costituisce l’indispensabile presupposto ai fini della valutazione in ordine all’esistenza di eventuali differenze attive o passive.
Cass. civ. n. 4214/2012
In tema di finanziamento dell’esecuzione di un’opera pubblica affidata ad un concessionario, non è configurabile un rapporto di mandato sulla base del quale l’ente concedente sia obbligato a somministrare i mezzi per l’esecuzione ai sensi dell’art.1719 c.c. e, pertanto, in caso di perenzione dello stanziamento per decorso del termine di efficacia (nella specie cinque anni dall’esercizio finanzario in cui è avvenuta la previsione in bilancio ai sensi dell’art.12 della legge regione Sicilia 8 luglio 1977, n.47), l’ente finanziatore non è tenuto a rivalere il concessionario della somma che si sia obbligato a versare all’appaltatore, salvo che non sia stata stipulata una convenzione accessoria all’atto di concessione, con la quale l’ente garantisca la tempestiva erogazione del finanziamento ovvero la copertura del concessionario dai rischi derivanti per i ritardi nei pagamenti dovuti all’appaltatore.
Cass. civ. n. 15273/2003
In tema di adempimento delle obbligazioni ed in ipotesi di esecuzione del mandato, sia il mandante, che il mandatario devono comportarsi, nell’adempimento delle rispettive obbligazioni contrattuali, secondo le regole della correttezza. Ne consegue che non può affermarsi la responsabilità del mandatario senza in alcun modo porre la condotta da questi tenuta in relazione al comportamento del mandante il quale, ai sensi dell’art. 1719 c.c., salvo patto contrario, è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratto in proprio nome.
Cass. civ. n. 16868/2002
Il contratto di organizzazione di viaggio concluso da un agente intermediario per il viaggiatore dà luogo ad un rapporto diretto tra viaggiatore e organizzatore di viaggi, ma tra il viaggiatore e l’intermediario che faccia constare tale sua qualità nei documenti di viaggio sorge anche un contratto di mandato caratterizzato da poteri di rappresentanza. Pertanto il viaggiatore è tenuto, ex art. 1719 c.c. a somministrare all’intermediario i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e qualora l’agente, in forza di questo rapporto, assuma l’obbligo verso l’organizzatore del pagamento del corrispettivo e delle penali per l’annullamento del viaggio, il viaggiatore è tenuto a rimborsargli i fondi eventualmente anticipati per tali pagamenti.
Cass. civ. n. 2802/1971
Anche nel caso in cui il mandato può considerarsi attribuito nell’interesse congiunto di entrambe le parti contraenti, rimane fermo, salvo patto contrario, l’obbligo del mandante di fornire i mezzi per l’adempimento del contratto, da lui già stipulato, al mandatario incaricato del pagamento.
[adrotate group=”7″]