Avvocato.it

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 20659 del 13 ottobre 2016

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 20659 del 13 ottobre 2016

Testo massima n. 1

In caso di stipulazione di un contratto di organizzazione di viaggio, da parte di un agente intermediario per conto del viaggiatore, tra costoro sorge un rapporto di mandato con rappresentanza, da cui consegue che il viaggiatore è tenuto, ex art. 1719 c.c., a somministrare all’intermediario i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato ed a rimborsargli i fondi eventualmente anticipati per i pagamenti del corrispettivo e delle penali per l’annullamento del viaggio, qualora l’agente – in forza di questo rapporto – abbia assunto l’obbligo verso l’organizzatore; conseguentemente, l’intermediario ha diritto di ripetere il corrispettivo anticipato al “tour operator” per conto del viaggiatore, anche se quest’ultimo non aveva espressamente autorizzato tale pagamento, trattandosi di diritto che sorge dal contratto di mandato.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze