14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 16868 del 28 novembre 2002
Testo massima n. 1
Il contratto di organizzazione di viaggio concluso da un agente intermediario per il viaggiatore dà luogo ad un rapporto diretto tra viaggiatore e organizzatore di viaggi, ma tra il viaggiatore e l’intermediario che faccia constare tale sua qualità nei documenti di viaggio sorge anche un contratto di mandato caratterizzato da poteri di rappresentanza. Pertanto il viaggiatore è tenuto, ex art. 1719 c.c. a somministrare all’intermediario i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e qualora l’agente, in forza di questo rapporto, assuma l’obbligo verso l’organizzatore del pagamento del corrispettivo e delle penali per l’annullamento del viaggio, il viaggiatore è tenuto a rimborsargli i fondi eventualmente anticipati per tali pagamenti.
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