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Art. 1720 — Spese e compenso del mandatario

Art. 1720 — Spese e compenso del mandatario

Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state [ 2031 ] fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta [ 2756 3, 2761 2 ].

Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subìti a causa dell’incarico.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 20137/2017

Il credito dell’amministratore di condominio per il recupero delle somme anticipate nell’interesse del condominio fonda, ex art. 1720 c.c., sul contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condomini, sicché grava sullo stesso la prova degli esborsi effettuati, mentre spetta ai condomini (e quindi al condominio) – tenuti, quali mandanti, a rimborsargli le anticipazioni da lui effettuate, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, nonché a pagargli il compenso oltre al risarcimento dell’eventuale danno – dimostrare di avere adempiuto all’obbligo di tenere indenne l’amministratore di ogni diminuzione patrimoniale in proposito subita.

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Cass. civ. n. 10052/2008

Posto che il consigliere comunale è legato all’ente-comune, del quale non sia dipendente, da un rapporto assimilato a quello del funzionario onorario, egli può ottenere, in applicazione analogica dell’art. 1720, secondo comma, c.c., soltanto il rimborso delle spese sostenute a causa del proprio incarico, e non semplicemente in occasione del medesimo. Ne consegue che egli non può pretendere il rimborso delle spese effettuate per difendersi in un processo penale iniziato in relazione a fatti pur connessi all’incarico, non solo qualora egli sia stato condannato, giacché la commissione di un reato non potrebbe rientrare nei limiti di un mandato validamente conferito, ma anche qualora sia stato prosciolto, giacché in tal caso la necessità di effettuare le spese di difesa non si pone in nesso di causalità diretta con l’esecuzione del mandato, ma tra l’uno e l’altro si pone un elemento intermedio, dovuto all’attività di una terza persona, pubblica o privata, e costituito dall’accusa poi rivelatasi infondata.

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Cass. civ. n. 7498/2006

In tema di condominio negli edifici, poiché il credito per il recupero delle somme anticipate nell’interesse del condominio si fonda, ex art. 1720 c.c., sul contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condomini, l’amministratore deve offrire la prova degli esborsi effettuati, mentre i condomini (e quindi il condominio) — che sono tenuti, quali mandanti, a rimborsargli le anticipazioni da lui effettuate, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, ed a pagargli il compenso oltre al risarcimento dell’eventuale danno — devono dimostrare di avere adempiuto all’obbligo di tenere indenne l’amministratore di ogni diminuzione patrimoniale in proposito subita.

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Cass. civ. n. 5460/2006

Il contratto di albergo concluso per il tramite di un’agenzia di viaggi, che opera come mandataria del cliente che le ha conferito il relativo incarico, comporta che la revoca della prenotazione alberghiera, da parte dello stesso cliente, integra unilaterale sottrazione al vincolo contrattuale e determina l’obbligazione di tenere indenne il mandatario di quanto anticipato all’albergatore nel limite in cui tale anticipazione possa considerarsi effettuata in esecuzione dei doveri di diligenza incombenti al mandatario stesso.

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Cass. civ. n. 1286/1997

L’amministratore di condominio – nel quale non è ravvisabile unente fornito di autonomia patrimoniale, bensì la gestione collegiale di interessi individuali, con sottrazione o comprensione dell’autonomia individuale – configura un ufficio di diritto privato oggettivamente orientato alla tutela del complesso di interessi suindicati e realizzante una cooperazione, in regime di autonomia, con i condomini, singolarmente considerati, che è assimilabile, pur con tratti distintivi in ordine alle modalità di costituzione ed al contenuto «sociale» della gestione, al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicabilità, nei rapporti tra amministratore ed ognuno dei condomini, dell’art. 1720, primo comma, c.c., secondo cui il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni fatte nella esecuzione dell’incarico diretto ad ottenere il rimborso di somme anticipate nell’interesse della gestione del condominio legalmente rappresentato dal nuovo amministratore, anche contro il singolo condomino inadempiente all’obbligo di pagare la propria quota.

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Cass. civ. n. 10680/1994

La norma di cui all’art. 1720, comma 2, c.c., secondo cui il mandante deve risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa dell’incarico, è applicabile, in via analogica, anche a favore dell’amministratore di una società di capitali — la cui posizione, quanto ai rapporti societari interni, è simile a quella del mandatario — atteso che l’assenza di una disposizione riferita specificamente alle perdite sopportate dall’amministratore dà luogo — in presenza di un principio legislativo di rimborsabilità delle spese, o comunque di ristoro delle perdite sopportate nella gestione dell’interesse altrui, principio desumibile, oltre che dal citato art. 1720, comma 2, dall’art. 2031, comma 1, c.c., in materia di gestione di affari, e dall’art. 2234 c.c., in materia di rapporti tra clienti e professionista intellettuale — ad una lacuna in senso proprio che richiede, ai sensi dell’art. 12, comma 2, prel. c.c., il ricorso all’interpretazione analogica, il quale evita altresì il determinarsi di una situazione normativa contrastante con il principio di eguaglianza di cui all’art. 3; comma 1, della Costituzione. (Principio applicabile altresì all’Iccri — Istituto di Credito Casse di Risparmio Italiane — anche per il periodo anteriore all’entrata in vigore dello statuto approvato con D.M. 7 aprile 1993 che lo definisce espressamente come società per azioni, atteso che anche in tale periodo 1’organizzazione dell’istituto era modellata su quella della società per capitali). Perché l’amministratore di una società di capitali ottenga il rimborso delle spese ai sensi dell’art. 1720, comma 2, c.c., da applicare in via analogica, è necessario che abbia sostenuto tali spese a causa, e non semplicemente in occasione, del proprio incarico; rientra in quest’ultima fattispecie l’ipotesi in cui le spese, siano state effettuate dall’amministratore allo scopo di difendersi in un processo penale iniziato in relazione a fatti connessi all’incarico, e conclusosi col proscioglimento.

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Cass. civ. n. 6306/1991

Il mandatario per ripetere dal mandante la somma di danaro dovuta ad un terzo a titolo di penale per l’inadempimento, per fatto e colpa del mandante, dell’obbligazione contratta, a proprio nome, al fine di dare esecuzione al mandato, deve provare l’effettivo esborso della somma al terzo, non trattandosi di mezzo occorrente per l’adempimento dell’obbligazione ex art. 1719 c.c., bensì rientrando tale situazione nella disciplina del secondo comma dell’art. 1720 c.c., a tenore del quale «il mandante deve risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa dell’incarico».

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