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Art. 2031 — Obblighi dell’interessato

Art. 2031 — Obblighi dell’interessato

Qualora la gestione sia stata utilmente iniziata, l’interessato deve adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunte in nome di lui, deve tenere indenne il gestore di quelle assunte dal medesimo in nome proprio e rimborsargli tutte le spese necessarie o utili con gli interessi dal giorno in cui le spese stesse sono state fatte [ 1720 ].

Questa disposizione non si applica agli atti di gestione eseguiti contro il divieto dell’interessato, eccetto che tale divieto sia contrario alla legge, all’ordine pubblicoo al buon costume.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 6819/2017

Il coniuge che abbia integralmente adempiuto l’obbligo di mantenimento dei figli, pure per la quota facente carico all’altro coniuge, è legittimato ad agire “iure proprio” nei confronti di quest’ultimo per il rimborso di detta quota, ed anche per il periodo anteriore alla domanda, atteso che l’obbligo di mantenimento dei figli sorge per effetto della filiazione e che nell’indicato comportamento del genitore adempiente è ravvisabile un caso di gestione di affari, produttiva, a carico dell’altro genitore, degli effetti di cui all’art. 2031 c.c.

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Cass. civ. n. 743/2009

Al comproprietario e compossessore di buona fede di un immobile, che vi abbia eseguito addizioni costituenti miglioramenti (nella specie, costruendo un fabbricato sul terreno acquistato “pro indiviso”), non si applica la normativa dell’art. 936 cod. civ, nel richiamo fattone all’art. 1150, Quinto comma, cod. civ., in quanto tale disciplina postula che autore delle opere realizzate su suolo altrui sia un terzo, non potendo qualificarsi come tale il titolare di un diritto di natura reale, avente ad oggetto il fondo su cui le opere sono state eseguite; a tale comproprietario, per i predetti miglioramenti, non è pertanto dovuta un’indennità nella misura dell’aumento di valore conseguito dal bene ma, dovendo egli essere considerato, secondo i casi, un mandatario degli altri partecipi alla comunione, ai sensi dell’art. 1720 o un utile gestore nel loro interesse, ai sensi dell’art. 2031 cod. civ spetta soltanto il rimborso degli oneri sostenuti.

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Cass. civ. n. 1222/2002

Il credito dell’utile gestore ex art. 2031 c.c. è un credito di valuta; pertanto, poiché il fenomeno inflattivo non consente un automatico adeguamento dell’ammontare di un debito pecuniario né costituisce di per sé un danno risarcibile, in caso di ritardato pagamento di somme di denaro sono dovuti al creditore solamente agli interessi, mentre, in applicazione dell’art. 1224, secondo comma, c.c., il maggior danno derivante dalla mora può essere riconosciuto solamente là dove il medesimo previamente deduca e fornisca, con ogni possibile mezzo, la prova del pregiudizio patrimoniale a tale titolo subito. In materia successoria, stante la compatibilità delle norme sull’amministrazione della cosa comune con l’istituto della gestione di affari altrui, il coerede gestore ha diritto, ex art. 2031 c.c., al rimborso delle spese necessarie o utili per la conservazione o il miglioramento dei beni ereditari comuni ma, non essendo rappresentante della massa ereditaria, né tenuto a garantirne l’integrità, non può pretendere il pagamento dai coeredi delle somme da costoro dovute a diverso titolo alla massa.

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Cass. civ. n. 9386/1999

Il coniuge che abbia integralmente adempiuto l’obbligo di mantenimento dei figli, pure per la quota facente carico all’altro coniuge, è legittimato ad agire iure proprio nei confronti di quest’ultimo per il rimborso di detta quota, anche per il periodo anteriore alla domanda, atteso che l’obbligo di mantenimento dei figli sorge per effetto della filiazione e che nell’indicato comportamento del genitore adempiente è ravvisabile un caso di gestione di affari, produttiva a carico dell’altro genitore degli effetti di cui all’art. 2031 c.c. Quanto agli interessi sul capitale del figlio minore, essi, come in genere i frutti dei beni del medesimo, spettano al genitore esercente la potestà, ai sensi dell’art. 324 c.c., sicché deve escludersi che il figlio, divenuto maggiorenne, sia legittimato ad agire per il pagamento dei suddetti interessi inerenti al periodo antecedente al raggiungimento della maggiore età.

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Cass. civ. n. 2636/1969

La negotiorum gestio prohibente domino, di cui al secondo comma dell’art. 2031 c.c. è configurata normalmente come intervento di un terzo, che, stante l’inadempimento di un obbligo, avente contenuto di dovere giuridico d’ordine pubblico, da parte del soggetto obbligato, si sostituisce spontaneamente a questo nell’adempimento di tale obbligo, nonostante l’opposizione dello stesso obbligato. Ne consegue che in tale figura di gestione la utilitas è insita nel fatto stesso dell’intervento del terzo, e non è richiesta la absentia dell’obbligato quale causa dell’inadempimento. Sono quindi requisiti necessari di detta figura esclusivamente l’inadempimento di un obbligo, avente il contenuto sopra specificato, da parte del soggetto obbligato, e l’intervento del terzo con l’intento di adempiere l’obbligo altrui, ossia di gestire l’affare altrui.

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