14 Mag Cassazione civile Sez. VI-1 ordinanza n. 6819 del 15 marzo 2017
Testo massima n. 1
Il coniuge che abbia integralmente adempiuto l’obbligo di mantenimento dei figli, pure per la quota facente carico all’altro coniuge, è legittimato ad agire “iure proprio” nei confronti di quest’ultimo per il rimborso di detta quota, ed anche per il periodo anteriore alla domanda, atteso che l’obbligo di mantenimento dei figli sorge per effetto della filiazione e che nell’indicato comportamento del genitore adempiente è ravvisabile un caso di gestione di affari, produttiva, a carico dell’altro genitore, degli effetti di cui all’art. 2031 c.c.
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