14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1222 del 30 gennaio 2002
Testo massima n. 1
Il credito dell’utile gestore ex art. 2031 c.c. è un credito di valuta; pertanto, poiché il fenomeno inflattivo non consente un automatico adeguamento dell’ammontare di un debito pecuniario né costituisce di per sé un danno risarcibile, in caso di ritardato pagamento di somme di denaro sono dovuti al creditore solamente agli interessi, mentre, in applicazione dell’art. 1224, secondo comma, c.c., il maggior danno derivante dalla mora può essere riconosciuto solamente là dove il medesimo previamente deduca e fornisca, con ogni possibile mezzo, la prova del pregiudizio patrimoniale a tale titolo subito.
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Testo massima n. 2
In materia successoria, stante la compatibilità delle norme sull’amministrazione della cosa comune con l’istituto della gestione di affari altrui, il coerede gestore ha diritto, ex art. 2031 c.c., al rimborso delle spese necessarie o utili per la conservazione o il miglioramento dei beni ereditari comuni ma, non essendo rappresentante della massa ereditaria, né tenuto a garantirne l’integrità, non può pretendere il pagamento dai coeredi delle somme da costoro dovute a diverso titolo alla massa.
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