14 Mag Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 20137 del 17 agosto 2017
Testo massima n. 1
Il credito dell’amministratore di condominio per il recupero delle somme anticipate nell’interesse del condominio fonda, ex art. 1720 c.c., sul contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condomini, sicché grava sullo stesso la prova degli esborsi effettuati, mentre spetta ai condomini [ e quindi al condominio ] – tenuti, quali mandanti, a rimborsargli le anticipazioni da lui effettuate, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, nonché a pagargli il compenso oltre al risarcimento dell’eventuale danno – dimostrare di avere adempiuto all’obbligo di tenere indenne l’amministratore di ogni diminuzione patrimoniale in proposito subita.
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