Art. 2761 – Codice civile – Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del sequestratario
I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finché queste rimangono presso di lui. Tale privilegio può essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito purché tali trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative.
I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato.
Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante, il suo credito ha il privilegio di cui all'articolo 2752.
I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro.
Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 2756 [2747, 2797; 502 c.p.c.; 53 l. fall.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 7152/2012
In tema di privilegio speciale per i crediti del vettore, l'art. 2761 c.c. richiede che la causa del credito sia il trasporto e che vi sia un rapporto di connessione tra le cose e il credito, sicché tale privilegio è esercitabile anche su cose oggetto di un trasporto diverso da quello per cui il credito è sorto, se i singoli trasporti costituiscono esecuzione di un unico contratto.
Cass. civ. n. 27044/2006
ll credito del depositario, assistito da privilegio speciale ai sensi dell'art. 2761, terzo comma, c.c., non è preferito ai crediti assistiti da privilegio generale mobiliare di cui all'art. 2751 - bis c.c., come si ricava dal fatto che esso è collocato, nell'art. 2778 c.c., al tredicesimo posto nell'ordine di graduazione dei privilegi sui beni mobili. Da un lato, infatti, l'ultimo comma dell'art. 2777 c.c., con lo stabilire che i privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito sono sempre posposti al privilegio per le spese di giustizia ed ai privilegi indicati nell'art. 2751 - bis, indica chiaramente che il principio generale secondo cui il credito assistito da privilegio speciale è preferito al credito assistito da privilegio generale mobiliare soffre deroghe espresse da parte del legislatore; dall'altro la circostanza che, nell'ordine preferenziale dettato dall'art. 2778 c.c., il credito per contributi contemplato dall'art. 2753 ed assistito da privilegio generale mobiliare sia preferito al credito tutelato dal privilegio speciale del depositario, comporta che quest'ultimo credito non possa prevalere sui crediti assistiti dal privilegio generale mobiliare di cui all'art. 2751 bis, i quali, in ragione del disposto dell'art. 2777, secondo comma, prevalgono sui crediti di cui all'art. 2753.
Cass. civ. n. 3108/1998
Il privilegio speciale di cui all'art. 2761 c.c. opera per le cose che, per effetto del trasporto, si trovano ancora presso il vettore.