10 Gen Art. 2752 — Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali
Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato, per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi.
[ Se si tratta di ruoli suppletivi, e si procede per imposte relative a periodi d’imposta anteriori agli ultimi due, il privilegio non può esercitarsi per un importo superiore a quello degli ultimi due anni, qualunque sia il periodo cui le imposte si riferiscono ].
Hanno altresì privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all’imposta sul valore aggiunto [ 2776, 2778 n. 19 ].
Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all’imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni [ 2778 n. 20 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 3449/2016
L’esazione delle imposte pubbliche viene espletata attraverso l’affidamento del servizio ad un ente privato in forza di un atto amministrativo avente natura di concessione, sicché quello che si instaura tra tale soggetto e l’ente impositore non è un rapporto privatistico di mandato, bensì concessorio, articolato sulle scansioni delle potestà di diritto pubblico, perché finalizzato a riscuotere i tributi con l’obbligo di riversarli all’ente impositore, detratto l’aggio convenuto, sicché, in caso di insolvenza del concessionario e di sua conseguente ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, legittimamente l’ente impositore insinua al passivo il proprio credito in via privilegiata ex art. 2752 c.c., poiché lo stesso riguarda i tributi già incassati dai contribuenti, i quali non perdono i caratteri propri dell’entrata fiscale disperdendosi nell’attivo patrimoniale della società, ma mantengono la loro natura, restando ancorati alla finalità pubblicistica cui gli stessi sono funzionali.
Cass. civ. n. 16084/2012
In caso di fallimento del contribuente, il privilegio generale sui mobili del debitore, riconosciuto dall’art. 2752, terzo comma, c.c., ai crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le sopratasse dovute secondo le norme relative all’imposta sul valore aggiunto, si estende, ai sensi dell’art. 2749 c.c., richiamato dall’art. 54 legge fall, anche al credito per interessi, ma solo nei limiti di quelli dovuti per l’anno in corso alla data di apertura della procedura concorsuale e per l’anno anteriore, nonché di quelli maturati successivamente, in misura legale, fino alla data di deposito del progetto di riparto, nel quale il credito sia soddisfatto sia pure parzialmente.
Cass. civ. n. 13301/2012
Il privilegio generale mobiliare per i crediti tributari degli enti locali è volto ad assicurare agli enti medesimi la provvista dei mezzi economici necessari per l’adempimento dei loro compiti istituzionali, sicché l’espressione “legge per la finanza locale”, contenuta nell’art. 2752 c.c., non va riferita ad una legge specifica istitutiva della singola imposta, bensì all’atto astrattamente generatore dell’imposizione. Ne consegue che il privilegio in questione assiste il credito per la tassa automobilistica provinciale, istituita dall’art. 4 della legge prov. Trento n. 10 del 1998, avente natura tributaria e afferente a risorse essenziali di un ente locale a previsione costituzionale.
Cass. civ. n. 11930/2010
Il privilegio generale sui mobili, istituito dall’art. 2752, ultimo comma, c.c. a favore dei crediti per le imposte, tasse e tributi dei Comuni previsti dalla legge per la finanza locale, deve essere riconosciuto anche per i crediti relativi all’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), anche se non compresa, tra i tributi contemplati dal r.d. n. 1175 del 1931, perché introdotta successivamente con il d.l.vo n. 504 del 1992, posto che le norme del codice civile che stabiliscono i privilegi possono essere oggetto di un’interpretazione estensiva che sia diretta ad individuarne il reale significato e la portata effettiva in modo da delimitare il loro esatto ambito di operatività, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla formulazione testuale, tenendo in considerazione l’intenzione del legislatore e la causa del credito che, ai sensi dell’art. 2745 c.c., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio.
Cass. civ. n. 5297/2009
Le norme dei codice civile che stabiliscono privilegi in favore di determinati crediti costituiscono norme eccezionali e non sono suscettibili di interpretazione analogica, ma solo di interpretazione estensiva. Ne discende, da un lato, l’inapplicabilità del privilegio di cui all’art. 2752, ultimo comma cod.civ., come sostituito dall’art. 3 legge 29 luglio 1975, n. 426, ad un credito relativo al mancato pagamento della tariffa d’igiene ambientale, poiché il riferimento ai “crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale”, riguarda i soli crediti previsti dal rd.14 settembre 1931, n. 1175, recante il “testo unico per la finanza locale”; dall’altro lato, tuttavia, può ritenersi che l’art. 2752, comma terzo, cod.civ. continui ad applicarsi ad essa, poiché nonostante la successiva introduzione del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, emanato in attuazione delle direttive 91/156 CEE e 91/689 CEE, la TIA resta pur sempre nell’ambito della normativa sulla finanza locale, ancorché sia stata per ragioni sistematiche collocata in un diverso contesto normativo.
Cass. civ. n. 780/1997
Il privilegio sui mobili del debitore, accordato ai crediti dello Stato per tributi, si estende all’indennità di mora a carico del contribuente, poiché questa, unitamente agli interessi, partecipa della stessa natura del tributo, costituendone un accessorio naturale e necessario, in quanto, mentre gli interessi assolvono alla funzione di risarcimento del danno derivante all’ente impositore per il mancato introito del tributo, l’indennità di mora assolve alla specifica funzione di reperire le entrate necessarie a far fronte al costo dell’organizzazione dell’amministrazione tributaria.
Cass. civ. n. 8525/1996
In tema di privilegio generale del credito per imposte dirette in caso di fallimento del contribuente, la disposizione dettata dall’art. 2752, comma primo, c.c. deve essere interpretata nel senso che il privilegio è temporalmente limitato alle imposte poste in riscossione mediante l’iscrizione nei ruoli dell’anno in corso al momento in cui l’esattore si insinua al passivo del fallimento (e non dell’anno della dichiarazione di fallimento) e dell’anno anteriore, purché i presupposti di imposta (la produzione di reddito imponibile) si siano verificati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento.
Cass. civ. n. 11250/1994
La disposizione dell’art. 2752, comma 1, c.c., come sostituito dall’art. 3 della L. 29 luglio 1975, n. 426, in virtù della quale i crediti dello Stato per l’imposta sul reddito delle persone fisiche, giuridiche e per l’imposta locale sui redditi, nei limiti previsti, hanno privilegio generale sui mobili del debitore in quanto iscritti nei ruoli principali,
suppletivi, speciali o straordinari posti in riscossione nell’anno in cui si procede alla esecuzione e nell’anno precedente, deve essere intesa nel senso che il privilegio assiste i crediti iscritti nel ruolo dell’anno in cui l’esattore procede od interviene nell’esecuzione e nel ruolo dell’anno precedente. Conseguentemente, nell’ipotesi di fallimento del
contribuente, sono assistiti da privilegio tutti i tributi iscritti a ruolo nell’anno della richiesta di ammissione al passivo e nell’anno precedente anche se l’anno della insinuazione è successivo a quello della dichiarazione di fallimento, senza che il riconoscimento del privilegio trovi ostacolo nell’art. 2916 c.c., che disciplina le ipotesi in cui il credito ed il privilegio siano sorti solo dopo l’inizio della procedura esecutiva od il privilegio sia divenuto efficace solo dopo questo termine, o nel principio della cristallizzazione del passivo alla data della dichiarazione di fallimento, codificato nell’art. 52 l. fall., perché questa norma, ammesso che cristallizzi anche i diritti di prelazione, riguarda pur sempre i soli diritti sorti o divenuti efficaci dopo la dichiarazione di fallimento.
Cass. civ. n. 6214/1994
Il privilegio sui mobili del debitore, accordato ai crediti dello Stato per l’Irpef (art. 2752, comma 1, c.c.. sostituito dall’art. 3, L. n. 426 del 1975), mentre si estende agli interessi (art. 2749 c.c.) ed all’indennità di mora (la quale assolve alla medesima funzione risarcitoria degli interessi), non si estende, in mancanza di espressa previsione normativa formulata, invece, in materia di Iva e di Invim – alle soprattasse per omesso pagamento dell’Irpef medesima, le quali sono annoverabili tra le sanzioni poste a carico del contribuente. In caso di fallimento del debitore, il privilegio del credito erariale per gli interessi, dovuti a seguito della ritardata iscrizione a ruolo dell’indicata imposta, si estende solo a quelli maturati prima della dichiarazione di fallimento, in quanto l’art. 54, comma 3, legge fallimentare richiama, per l’estensione del diritto di prelazione agli interessi, solo gli artt. 2788 e 2855 c.c., sui crediti pignoratizi ed ipotecari, non anche l’art. 2749 c.c. relativo ai crediti privilegiati.
Cass. civ. n. 2422/1994
L’art. 2752 c.c., come novellato dall’art. 3, L. 29 luglio 1975, n. 426, nella parte in cui attribuisce privilegio generale sui mobili del debitore ai crediti dello Stato per tributi diretti posti in riscossione nell’anno in cui si procede all’esecuzione ed in quello precedente, ha solo la funzione di delimitare temporalmente l’operatività di siffatta attribuzione, con riguardo al momento in cui l’esattore pone in essere l’attività finalizzata alla riscossione non già quella di circoscriverne l’efficacia nel solo ambito dell’esecuzione esattoriale. Ne consegue che la pretesa tributaria cosa temporalmente limitata è assistita dal detto privilegio, anche quando l’esattore, faccia valere, intervenendo nel fallimento del debitore, crediti d’imposta che, riferiti a periodi anteriori all’apertura della procedura concorsuale, siano tuttavia iscritti in ruoli emessi successivamente.
Cass. civ. n. 5246/1993
Il privilegio sui mobili del debitore, accordato ai crediti dello Stato per imposta sul reddito delle persone fisiche dall’art. 2752, primo comma, c.c. (sostituito dall’art. 3 della L. 29 luglio 1975, n. 426) — non suscettibile di applicazione analogica, data l’eccezionalità delle norme istitutive delle cause di prelazione — mentre si estende agli interessi, ai sensi dell’art. 2749 c.c., e all’indennità di mora, che assolve alla medesima funzione risarcitoria degli interessi, non si estende, invece, in mancanza di espressa previsione normativa (contenuta, per contro nel comma terzo del citato art. 2752 c.c. relativamente all’Iva e nella normativa in materia di Invim, di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643) alle soprattasse per omesso pagamento dell’Irpef, che hanno natura non risarcitoria, ma afflittiva, essendo esplicitamente annoverate fra le sanzioni a carico del contribuente.
Cass. civ. n. 5029/1991
Il criterio fondamentale fissato dal legislatore per la disciplina del privilegio per i crediti di imposta deve essere ricercato nel principio fissato dal primo comma dell’art. 2752 c.c. che limita il privilegio in relazione all’iscrizione del tributo nel ruolo principale dell’anno in cui l’esattore procede o interviene nell’esecuzione e nel ruolo dell’anno precedente. Pertanto, la disposizione del secondo comma dello stesso articolo deve essere intesa come una specificazione limitativa del primo comma relativa ai soli ruoli suppletivi, nel senso che, per le imposte in essi riportate, il privilegio è attribuito limitatamente ai ruoli dell’anno in cui l’esattore procede o interviene nell’esecuzione ed ai ruoli dell’anno precedente, limitatamente però all’importo dell’Ultimo biennio, e cioè, degli ultimi due periodi di imposta riportati nei ruoli, quali che siano gli anni di produzione del reddito. Tale regime codicistico, peraltro, non è stato modificato dalla disposizione di cui all’art. 21 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che estendendo il privilegio a tutto il periodo di durata della rateizzazione del debito d’imposta, riguarda pur sempre le sole imposte che erano già assistite da privilegio, in conformità di detto regime, al momento della concessione della rateazione.
Cass. civ. n. 159/1974
Nell’esecuzione fiscale esercitata in sede fallimentare in relazione all’imposta fondiaria la limitazione del privilegio di cui all’art. 2752 c.c. si applica con riferimento alla data della sentenza dichiarativa del fallimento e non alla data di iscrizione a ruolo, se successiva a questa. Il contributo dovuto al comune per acqua potabile è assistito dal privilegio generale sui mobili ai sensi dell’art. 2752 terzo comma c.c.
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