14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2422 del 12 marzo 1994
Testo massima n. 1
L’art. 2752 c.c., come novellato dall’art. 3, L. 29 luglio 1975, n. 426, nella parte in cui attribuisce privilegio generale sui mobili del debitore ai crediti dello Stato per tributi diretti posti in riscossione nell’anno in cui si procede all’esecuzione ed in quello precedente, ha solo la funzione di delimitare temporalmente l’operatività di siffatta attribuzione, con riguardo al momento in cui l’esattore pone in essere l’attività finalizzata alla riscossione non già quella di circoscriverne l’efficacia nel solo ambito dell’esecuzione esattoriale. Ne consegue che la pretesa tributaria cosa temporalmente limitata è assistita dal detto privilegio, anche quando l’esattore, faccia valere, intervenendo nel fallimento del debitore, crediti d’imposta che, riferiti a periodi anteriori all’apertura della procedura concorsuale, siano tuttavia iscritti in ruoli emessi successivamente.
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