14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8525 del 27 settembre 1996
Testo massima n. 1
In tema di privilegio generale del credito per imposte dirette in caso di fallimento del contribuente, la disposizione dettata dall’art. 2752, comma primo, c.c. deve essere interpretata nel senso che il privilegio è temporalmente limitato alle imposte poste in riscossione mediante l’iscrizione nei ruoli dell’anno in corso al momento in cui l’esattore si insinua al passivo del fallimento [ e non dell’anno della dichiarazione di fallimento ] e dell’anno anteriore, purché i presupposti di imposta [ la produzione di reddito imponibile ] si siano verificati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento.
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