Cass. civ. n. 159 del 19 gennaio 1974

Sezione Unite

Testo massima n. 1


Nell'esecuzione fiscale esercitata in sede fallimentare in relazione all'imposta fondiaria la limitazione del privilegio di cui all'art. 2752 c.c. si applica con riferimento alla data della sentenza dichiarativa del fallimento e non alla data di iscrizione a ruolo, se successiva a questa. Il contributo dovuto al comune per acqua potabile è assistito dal privilegio generale sui mobili ai sensi dell'art. 2752 terzo comma c.c.