14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 27044 del 18 dicembre 2006
Testo massima n. 1
E manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 2777 c.c., per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento tra il creditore garantito da pegno rispetto al creditore garantito dal privilegio speciale del depositario [ non prevalendo quest’ultimo, a differenza del primo, sui creditori assistiti da privilegio speciale ex art. 2751
bis c.c. ]. Infatti l’analogia tra le due situazioni è limitata alla identica disciplina che esse ricevono nell’art. 53 legge fallim., mentre non è dato confondere le modalità di esercizio della prelazione con la natura delle cause di prelazione stessa, derivanti dalla valutazione sociale della causa del credito, quanto ai privilegi, e dalla volontà delle parti, quanto al pegno.
Testo massima n. 2
L’art. 53 legge fallim., se pure riconosce ai creditori privilegiati assistiti dal diritto di ritenzione la possibilità di procedere, pendente la procedura concorsuale, alla vendita del bene, non la configura come esplicazione di autotutela in senso proprio, come avviene al di fuori del fallimento, perché richiede l’accertamento del credito nelle forme dell’insinuazione allo stato passivo e perché assoggetta la vendita del bene gravato dal privilegio all’autorizzazione ed ai criteri direttivi del giudice delegato, a fronte della concorrente legittimazione del curatore; onde il ricavato dalla vendita, quand’anche il bene gravato sia venduto direttamente dal creditore, non viene immediatamente incassato in via autosatisfattiva dal medesimo, ma ripartito attraverso il piano di riparto, nel rispetto dell’ordine delle cause di prelazione.
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