14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 9590 del 13 giugno 2012
Testo massima n. 1
Nel sistema delineato dalla legge n. 1294 del 1957, che regola l’attività delegata alla Federconsorzi per conto e nell’interesse dello Stato, avente ad oggetto gli acquisti all’estero di materie prime per conto dello Stato, il rapporto tra l’Amministrazione statale [ mandante ] e la Federconsorzi [ mandataria ] non coincide con quello risultante dall’art. 1719 c.c., non essendo posto a carico del mandante alcun obbligo di somministrazione di mezzi in favore del mandatario ed essendo, al contrario, stabilito che questo debba provvedere autonomamente, anche da un punto di vista economico, al compimento dell’attività demandatagli, rinviando il conteggio definitivo del rapporto dare-avere ad un momento successivo all’espletamento dell’attività delegata, vale a dire alla data del rendiconto finale [ salva la facoltà di dare corso ad anticipazioni sul conto finale, sulla base dell’avvenuta presentazione di rendiconti annuali ], la cui approvazione costituisce l’indispensabile presupposto ai fini della valutazione in ordine all’esistenza di eventuali differenze attive o passive.
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