10 Gen Art. 1515 — Esecuzione coattiva per inadempimento del compratore
Se il compratore non adempie l’obbligazione di pagare il prezzo, il venditore può far vendere senza ritardo la cosa per conto e a spese di lui.
La vendita è fatta all’incanto a mezzo di una persona autorizzata a tali atti [ 83 disp. att. ] o, in mancanza di essa nel luogo in cui la vendita deve essere eseguita, a mezzo di un ufficiale giudiziario. Il venditore deve dare tempestiva notizia al compratore del giorno, del luogo e dell’ora in cui la vendita sarà eseguita.
Se la cosa ha un prezzo corrente, stabilito per atto della pubblica autorità [ o da norme corporative ], ovvero risultante da listini di borsa o da mercuriali, la vendita può essere fatta senza incanto, al prezzo corrente, a mezzo delle persone indicate nel comma precedente o di un commissario nominato dal tribunale . In tal caso il venditore deve dare al compratore pronta notizia della vendita.
Il venditore ha diritto alla differenza tra il prezzo convenuto e il ricavo netto della vendita, oltre al risarcimento del maggior danno [ 1518, 1536 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 437/1973
La vendita in danno del compratore di cui all’art. 1515 c.c., forma speciale di esecuzione forzata per espropriazione, di cui il venditore può avvalersi quando la cosa è già diventata di proprietà del compratore, può ritenersi sussistente solo se avvenga senza ritardo, cioè non appena si delinei l’inadempimento del compratore all’obbligazione di pagare il prezzo, comportando il ritardo una tacita rinunzia del venditore di avvalersi di tale specie di rimedio. Poiché la rivendita in danno costituisce una ipotesi eccezionale di esecuzione, concessa dalla legge con l’osservanza di particolari formalità, per tutelare più efficacemente l’interesse del venditore all’esecuzione del contratto, non è consentito derogare alle prescrizioni dettate dall’art. 1515 c.c. per l’attuazione di questa forma di autotutela. In conseguenza non sussiste l’ipotesi richiamata se la vendita della merce ad un terzo non sia fatta a mezzo delle persone indicate nella norma anzidetta, a garanzia che il prezzo sia effettivamente quello ricavabile in base al normale mercato, onde evitare che sia indicato fittiziamente un prezzo inferiore, a tutela di una giusta liquidazione del danno.
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