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Art. 1514 — Deposito della cosa venduta

Art. 1514 — Deposito della cosa venduta

Se il compratore non si presenta per ricevere la cosa acquistata, il venditore può depositarla, per conto e a spese del compratore medesimo, in un locale di pubblico deposito [ 77 disp. att. ], oppure in altro locale idoneo determinato dal tribunale del luogo in cui la consegna doveva essere fatta [ 1510 ].

Il venditore deve dare al compratore pronta notizia del deposito eseguito [ 1210 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 2059/1980

Il trasferimento delle cose mobili vendute in un locale di pubblico deposito, qualora il compratore non si sia presentato a riceverle, costituisce, a norma dell’art. 1514 c.c., una facoltà del venditore, dal cui mancato esercizio non deriva, al venditore medesimo, alcuna conseguenza pregiudizievole in ordine al diritto di pretendere il corrispettivo dal compratore.

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Cass. civ. n. 1108/1980

II procedimento previsto dall’art. 1514 c.c. dev’essere adottato dal venditore soltanto se egli intenda ottenere rapidamente la liberazione dall’obbligazione di consegnare la cosa venduta e pertanto, ove non abbia interesse a detta liberazione, ma preferisca soltanto fare escludere la propria inadempienza, è sufficiente l’offerta da parte sua della propria prestazione a norma degli artt. 1206 e ss. c.c.; pertanto nel caso di mancata liberazione dall’obbligazione di consegnare la cosa venduta per il mancato esperimento del predetto procedimento da parte del venditore resta impregiudicato il giudizio circa la qualità di parte adempiente o inadempiente del venditore medesimo.

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