10 Gen Art. 1513 — Accertamento dei difetti
In caso di divergenza sulla qualità o condizione della cosa, il venditore o il compratore possono chiederne la verifica nei modi stabiliti dall’articolo 696 del codice di procedura civile. Il giudice, su istanza della parte interessata, può ordinare il deposito [ 77 disp. att. ] o il sequestro della cosa stessa, nonché la vendita per conto di chi spetta [ 1515, 1516 ], determinandone le condizioni.
La parte che non ha chiesto la verifica della cosa, deve, in caso di contestazione, provarne rigorosamente l’identità e lo stato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 9425/1987
In tema di vendita di cose mobili, nell’ipotesi di cui al cpv. dell’art. 1513 c.c. (che dispone che «la parte, che non ha chiesto la verifica della cosa, deve, in caso di contestazione, provarne rigorosamente l’identità e lo stato») la prova sull’identità e lo stato della cosa, con riferimento alla valutazione che il giudice deve farne, deve essere data rigorosamente, nel senso che la prova stessa deve essere tale da ingenerare nel giudizio un convincimento pieno e preciso, senza alcun riguardo alla difficoltà in cui la parte, che è tenuta all’onere probatorio, possa trovarsi per non essersi avvalsa della facoltà di provocare un accertamento giudiziale preventivo.
Cass. civ. n. 6196/1986
La verifica nei modi stabiliti dall’art. 696 c.p.c., consentita al venditore e al compratore dall’art. 1513 c.c., in caso di divergenza sulla qualità e condizione della cosa, non richiede il requisito dell’urgenza, necessario per l’accertamento tecnico preventivo, sia perché il rinvio operato alla norma del codice di rito si riferisce alle sole modalità prescritte per il procedimento sommario, sia perché la prova rigorosa dell’identità della cosa che, a norma del secondo comma dell’art. 1513 c.c. deriva dal mancato esercizio di detta facoltà, sarebbe ingiustificata in rapporto a una omessa verifica esperibile soltanto in circostanze di urgenza.
Cass. civ. n. 582/1982
Il mancato ricorso del venditore o del compratore alla procedura prevista dall’art. 1513 c.c., per l’accertamento dei difetti della cosa, non comporta alcuna preclusione o limitazione circa i mezzi di prova utilizzabili per dimostrare i difetti medesimi.
Cass. civ. n. 4089/1978
Il ricorso alla procedura di verificazione dei difetti della cosa venduta, previsto dall’art. 1513 c.c., costituisce una mera facoltà e non un onere dell’acquirente; ne consegue che il mancato ricorso a detta procedura di verificazione non può giustificare il perentorio rifiuto delle prove addotte dall’acquirente e il ricorso alla prova presuntiva per escludere ogni difetto della cosa venduta.
Cass. civ. n. 2082/1976
La norma di cui all’art. 1513 c.c. — secondo cui, nel caso di divergenza sulla qualità e la condizione della cosa venduta, il venditore o il compratore che non abbiano chiesto la verifica della cosa medesima, debbono provarne rigorosamente l’identità e lo stato — si riferisce a qualsiasi ipotesi di controversia circa l’esistenza di requisiti della res vendita, la cui mancanza comporti l’inadempienza del venditore all’obbligo di consegnare la cosa pattuita o di garantire il compratore dai vizi o dai difetti di qualità o di funzionamento. Ne discende che la suddetta verifica è necessaria non solo per l’accertamento dei cennati vizi e difetti, ma anche per quello diretto a stabilire se la cosa consegnata costituisca, o meno, un aliud pro alio.
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