14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4089 del 9 settembre 1978
Posted at 16:16h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il ricorso alla procedura di verificazione dei difetti della cosa venduta, previsto dall’art. 1513 c.c., costituisce una mera facoltà e non un onere dell’acquirente; ne consegue che il mancato ricorso a detta procedura di verificazione non può giustificare il perentorio rifiuto delle prove addotte dall’acquirente e il ricorso alla prova presuntiva per escludere ogni difetto della cosa venduta.
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