Cass. civ. n. 582 del 29 gennaio 1982

Testo massima n. 1


Il mancato ricorso del venditore o del compratore alla procedura prevista dall'art. 1513 c.c., per l'accertamento dei difetti della cosa, non comporta alcuna preclusione o limitazione circa i mezzi di prova utilizzabili per dimostrare i difetti medesimi.

Testo massima n. 2


In tema di garanzia per vizi della cosa compravenduta, nel concorso dei presupposti fissati dall'art. 1490 c.c., la facoltà di scelta dell'acquirente fra risoluzione del contratto e riduzione del prezzo, ai sensi dell'art. 1492 c.c., va riconosciuta a prescindere dalla maggiore o minore gravità dei vizi medesimi.

Normativa correlata