Cass. civ. n. 1879 del 8 ottobre 1970

Testo massima n. 1


In tema di accertamento dei difetti della cosa mobile venduta, la disposizione del secondo comma dell'art. 1513 c.c. non importa spostamento dell'onere della prova, onde spetta sempre al compratore di provare i dedotti vizi della merce.

Normativa correlata