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Articolo 696 Codice di procedura civile — Accertamento tecnico e ispezione giudiziale

Articolo 696 Codice di procedura civile — Accertamento tecnico e ispezione giudiziale

Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose può chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico [ 191 ] o un’ispezione giudiziale [ 118, 258 ss.; c.c. 1513, 1697 ].

L’accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica.

Il presidente del tribunale, [ il pretore ] o il giudice di pace provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell’inizio delle operazioni.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 3911/2014

Le sentenze di accertamento possono avere ad oggetto diritti soggettivi o “status”, non meri stati di fatto, anche se controversi, privi di autonoma rilevanza economico-giuridica, sicché è inammissibile la domanda di accertamento dello stato dei luoghi e della consistenza di un immobile, questo accertamento non costituendo, di per sé, un “bene della vita”, ma un diritto di natura processuale, da far valere nelle forme dell’accertamento tecnico e dell’ispezione giudiziale.

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