17 Mar Articolo 694 Codice di procedura civile — Ordine di comparizione
Il presidentedel tribunale, [ il pretore ] o il giudice di pace.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 1384/1981
A norma dell’art. 157 terzo comma c.p.c., la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente. Pertanto, la violazione dell’art. 694 c.p.c. — sotto il profilo che il giudice ha disposto una istruzione tecnica preventiva eccedente i limiti di una semplice verifica dello stato dei luoghi o della qualità o condizione delle cose — non può essere fatta valere dalla parte che, nel procedimento celebrato a norma degli artt. 604 e 695 c.p.c., ha concorso con istanze o con atteggiamento processuale adesivo o acquiescente a quello della controparte, a provocare tale eccedenza. (Nella specie, è stato ritenuto ammissibile l’accertamento tecnico preventivo, avente per oggetto le cause del sinistro automobilistico, in quanto la parte che aveva dedotto la nullità di esso, non si era opposta al suo espletamento, ma aveva chiesto che l’accertamento medesimo fosse diretto anche a rilevare le tracce dell’urto e i suoi effetti.
Cass. civ. n. 4094/1976
Nell’accertamento tecnico preventivo, la pretesa insufficienza del termine intercorrente fra la notifica del decreto di fissazione della comparizione delle parti e l’udienza prevista per la comparizione medesima, non può essere dedotta come motivo di invalidità del relativo procedimento. In esso, infatti, la legge non prevede un termine minimo per la comparizione delle parti, la quale, del resto, può essere omessa (art. 697 c.p.c.), in relazione a motivi di urgenza discrezionalmente valutabili dal giudice adito.
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