Cass. civ. n. 3911 del 19 febbraio 2014
Testo massima n. 1
Le sentenze di accertamento possono avere ad oggetto diritti soggettivi o "status", non meri stati di fatto, anche se controversi, privi di autonoma rilevanza economico-giuridica, sicché è inammissibile la domanda di accertamento dello stato dei luoghi e della consistenza di un immobile, questo accertamento non costituendo, di per sé, un "bene della vita", ma un diritto di natura processuale, da far valere nelle forme dell'accertamento tecnico e dell'ispezione giudiziale.