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Articolo 692 Codice di procedura civile — Assunzione di testimoni

Articolo 692 Codice di procedura civile — Assunzione di testimoni

Chi ha fondato motivo di temere che siano per mancare uno o più testimoni le cui deposizioni possono essere necessarie in una causa da proporre, può chiedere che ne sia ordinata l’audizione a futura memoria.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 496/1986

Il riscontro del requisito dell’urgenza, che condiziona l’assunzione in via preventiva di mezzi di prova, secondo la procedura contemplata dagli artt. 692 e ss. c.p.c., nonché la loro successiva ammissione nel procedimento ordinario, si traduce in un apprezzamento di fatto, correlato ad una valutazione del pericolo di dispersione delle prove medesime non legata da specifiche regole, e come tale è demandato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, ove correttamente motivato.

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