Dizionario giuridico ragionato: Ufficiale giudiziario
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Normativa correlata
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- Art. 1515 Codice Civile - Esecuzione coattiva per inadempimento del compratore
- Art. 2674 Codice Civile - Divieto di rifiutare gli atti del proprio ufficio
- Art. 2797 Codice Civile - Forme della vendita
- Art. 2890 Codice Civile - Notificazione
- Art. 2955 Codice Civile - Prescrizione di un anno
- Art. 2961 Codice Civile - Restituzione di documenti
- Art. 59 Codice proc. civile - Attività dell'ufficiale giudiziario
- Art. 60 Codice proc. civile - Responsabilità del cancelliere e dell'ufficiale giudiziario
- Art. 65 Codice proc. civile - Custode
- Art. 68 Codice proc. civile - Altri ausiliari
- Art. 91 Codice proc. civile - Condanna alle spese
- Art. 137 Codice proc. civile - Notificazioni
- Art. 138 Codice proc. civile - Notificazione in mani proprie
- Art. 139 Codice proc. civile - Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio
- Art. 140 Codice proc. civile - Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia
- Art. 143 Codice proc. civile - Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti
- Art. 148 Codice proc. civile - Relazione di notificazione
- Art. 149 Codice proc. civile - Notificazione a mezzo del servizio postale
- Art. 162 Codice proc. civile - Pronuncia sulla nullità
- Art. 163 Codice proc. civile - Contenuto della citazione
- Art. 250 Codice proc. civile - Intimazione ai testimoni
- Art. 480 Codice proc. civile - Forma del precetto
- Art. 488 Codice proc. civile - Fascicolo dell'esecuzione
- Art. 492 Codice proc. civile - Forma del pignoramento
- Art. 494 Codice proc. civile - Pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario
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- Art. 518 Codice proc. civile - Forma del pignoramento
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- Art. 522 Codice proc. civile - Compenso del custode
- Art. 523 Codice proc. civile - Unione di pignoramenti
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- Art. 555 Codice proc. civile - Forma del pignoramento
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- Art. 473 bis 65 Codice proc. civile - Vendita di beni
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