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Art. 2955 — Prescrizione di un anno

Art. 2955 — Prescrizione di un anno

Si prescrive in un anno il diritto:

  1. 1) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore;
  2. 2) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese [ 2099 ];
  3. 3) di coloro che tengono convitto o casa di educazione e d’istruzione, per il prezzo della pensione e dell’istruzione;
  4. 4) degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella loro qualità;
  5. 5) dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio;
  6. 6) dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 24759/2013

La prescrizione presuntiva contemplata dall’art. 2955, n. 5, c.c., in relazione al credito del commerciante “per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio”, si riferisce alle alienazioni “al minuto” di beni di largo e generalizzato consumo, personale e familiare, tipiche dei rapporti della vita quotidiana instaurati senza formalità e contrassegnati normalmente dal pagamento immediato, o quasi, in unica soluzione, del corrispettivo, senza rilascio di quietanza.

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Cass. civ. n. 7640/2012

In tema di prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore, l’onere di provare la sussistenza del requisito occupazionale della stabilità reale, ai fini della decorrenza del termine in costanza di rapporto di lavoro grava sul datore di lavoro, che tale decorrenza eccepisca, dovendosi ritenere, alla luce della tutela ex art. 36 Cost., che la sospensione in costanza di rapporto costituisca la regola e l’immediata decorrenza l’eccezione. Né, in senso contrario, rileva il diverso principio, operante nelle controversie aventi ad oggetto l’impugnativa del licenziamento, secondo il quale, a fronte della richiesta di tutela reale del lavoratore, spetta al datore di lavoro la prova dell’assenza della suddetta condizione, che rileva quale fatto impeditivo del diritto del lavoratore alla reintegrazione.

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Cass. civ. n. 19864/2009

L’obbligo, imposto al datore di lavoro dalla L. 5 gennaio 1953, n. 4, di effettuare i pagamenti delle retribuzioni tramite cedolini paga, non interferisce in alcun modo con la disposizione di cui all’art. 2955, comma primo, n. 2, c.c., né con quella di cui all’art. 2956, comma primo, n. 1, c.c., in tema di prescrizioni presuntive, attenendo detto obbligo all’aspetto pubblicistico del rapporto di lavoro, in funzione di controllo della regolarità degli adempimenti fiscali e contributivi connessi con il rapporto medesimo, mentre la disciplina delle prescrizioni presuntive riguarda i profili privatistici del rapporto. Ne consegue che la prescrizione presuntiva si applica anche ai rapporti di lavoro formalizzati per i quali il pagamento della retribuzione è accompagnato da consegna di busta paga, senza che da ciò possa derivare un pregiudizio per il lavoratore, la cui posizione resta garantita dalla declaratoria di incostituzionalità della norma (operata con la sentenza n. 63 del 1966 della Corte Costituzionale) nella parte in cui consentiva che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorresse durante il rapporto di lavoro, ferma la possibilità, in sede di giudizio, di deferire alla controparte che abbia eccepito la prescrizione presuntiva il giuramento decisorio.

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Cass. civ. n. 7251/2006

Ai fini dell’applicazione della prescrizione presuntiva annuale del diritto dei commercianti per il prezzo delle merci vendute prevista dall’art. 2955 n. 5 c.c., è necessario che il compratore non faccia commercio delle merci acquistate (indipendentemente dalla sua qualità o meno di commerciante), nel senso che egli deve destinarle al consumo od all’uso proprio e della propria famiglia, e non le destini, invece, in via immediata, al commercio con attività di scambio né a rendere possibile, a preparare e ad attuare il commercio esercitato professionalmente o la speculazione, anche singola, presumendosi, per l’appunto, che in tale tipo di rapporti, non essendo possibile ritrarre dalle merci il mezzo per pagare il prezzo in epoca più o meno vicina, il pagamento del corrispettivo avvenga immediatamente ed in unica soluzione, senza il rilascio di quietanza. (Nella specie, sulla scorta dell’enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto l’operatività della suddetta prescrizione presuntiva, con riferimento al pagamento del prezzo relativo alla fornitura di carburante destinato esclusivamente al consumo e all’uso proprio dell’acquirente e della sua famiglia).

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Cass. civ. n. 19183/2003

La prescrizione presuntiva annuale prevista dall’art. 2955 c.c. dei crediti dei commercianti per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio, né deve destinarle ad impieghi produttivi, non può essere esclusa qualora abbia comportato formalità di documentazione consistenti soltanto nella redazione di scritture contabili, circostanza che non vale ad escludere che si tratti di normale vendita al minuto.

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Cass. civ. n. 5535/2003

La prescrizione presuntiva annuale dei crediti dei commercianti di cui all’art. 2955 n. 5 c.c., non opera quando siano stati pattuiti dalle parti il differimento del saldo previo versamento di uno o più acconti o il frazionamento del pagamento in quanto in entrambi i casi il corrispettivo viene versato in più soluzioni, essendo il pagamento del prezzo della merce diluito nel tempo a seguito di un accordo tra le parti, e si è pertanto al di fuori di quei rapporti aventi ad oggetto l’acquisto al minuto di beni di largo consumo che si contraddistinguono per l’esaurirsi del pagamento in un unico atto, compiuto senza alcuna formalità o pattuizione specifica. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza d’appello che, avendo ritenuto prescritto il credito vantato da una società nei confronti di una dipendente per l’acquisto di un divano, non aveva detratto la relativa somma dalla differenza retributiva richiesta dalla dipendente).

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Cass. civ. n. 9825/1998

Le prescrizioni brevi e presuntive, ex artt. 2955 n. 2 e 2956 n. 1, c.c., continuano ad operare anche in materia di rapporti di lavoro subordinato, salva la diversa decorrenza in funzione della stabilità del rapporto, senza che al riguardo si prospettino profili di incostituzionalità in riferimento agli articoli 3, 4 e 36 Cost.

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Cass. civ. n. 5008/1995

La prescrizione presuntiva annuale prevista dall’art. 2955 n. 5 c.c. dei crediti dei commercianti per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio, né deve destinarle ad impieghi produttivi, non può trovare applicazione se la vendita, pur rientrando in tale paradigma, sia stata stipulata per iscritto o le parti abbiano espressamente pattuito la dilazione od il frazionamento della solutio, così da escludere che si tratti di una normale vendita al minuto, in cui il pagamento avviene di solito in moneta contante alla consegna della merce o comunque a brevissimo termine e senza rilascio di quietanza. Pertanto, l’operatività della prescrizione de qua non può essere esclusa per il solo fatto che sia stato sottoscritto un buono di consegna, trattandosi di un documento esclusivamente attinente alla prova della ricezione della merce.

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Cass. civ. n. 9494/1994

La prescrizione presuntiva annuale del diritto dei commercianti relativamente al prezzo delle merci vendute (art. 2955, n. 5, c.c.) è applicabile soltanto a quei rapporti di compravendita tra commercianti al minuto e consumatori, aventi ad oggetto cose destinate ad uso personale dell’acquirente. Non rientra pertanto nell’ambito di applicazione della norma la vendita di cose destinate ad attività produttiva (fattispecie; vendita di una betoniera ad un imprenditore edile).

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