Art. 2956 – Codice civile – Prescrizione di tre anni
Si prescrive in tre anni il diritto:
1) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese;
2) dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative [2233];
3) dei notai, per gli atti del loro ministero;
4) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 20602/2022
In tema di accertamento del passivo fallimentare, a fronte dell'insinuazione di un credito maturato in forza di un rapporto riconducibile alla previsione dell'articolo 2956, n. 2, c.c., ove il curatore eccepisca la prescrizione presuntiva del credito e il creditore gli deferisca giuramento decisorio, la dichiarazione del curatore di non sapere se il pagamento sia avvenuto o meno costituisce mancato giuramento, dovendo egli subire le conseguenze dell'affermazione dell'estinzione del debito implicita nella sollevata eccezione di prescrizione presuntiva.
Cass. civ. n. 789/2022
Le prescrizioni presuntive trovano applicazione solo con riferimento ai rapporti che si svolgono senza formalità. Ne consegue che il diritto degli arbitri al rimborso delle spese e all'onorario non è assoggettato alla prescrizione prevista dall'art. 2956, comma 1, n. 2), c.c., in quanto la costituzione del collegio e l'investitura dei suoi componenti non ha luogo in via informale ma all'esito di una particolare procedura (artt. 810 e 813 c.c.) che richiede uno scambio di atti redatti per iscritto a pena di nullità e che può implicare, al pari della procedura di liquidazione diretta da parte degli arbitri, anche l'intervento suppletivo dell'autorità giudiziaria.
Cass. civ. n. 25838/2019
L'eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2956 n. 3 c.c. del diritto al compenso spettante ad un notaio per le sue prestazioni professionali, essendo fondata su di una presunzione legale di pagamento, non può trovare accoglimento nel caso in cui il debitore ammetta di non avere corrisposto direttamente al professionista il compenso dovuto, ma di essersi affidato a terzi delegati per il pagamento; l'ammissione in giudizio della mancata estinzione dell'obbligazione, che a norma dell'art. 2959 c.c. impedisce l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione presuntiva, è, infatti, ravvisabile anche nel caso in cui il debitore eccepisca che altri sia il soggetto tenuto all'adempimento.
Cass. civ. n. 6522/2017
Non è ammissibile l’eccezione di prescrizione presuntiva del credito al trattamento di fine rapporto di lavoro.
Cass. civ. n. 11145/2012
Le prescrizioni presuntive, trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione, non operano se il credito trae origine da contratto stipulato in forma scritta. Tuttavia il contratto scritto che esclude l'operatività della prescrizione del credito dell'avvocato, ai sensi dell'art. 2956, n. 2, c.c., non può essere individuato nella procura "ad litem", la quale, essendo negozio unilaterale di investimento della rappresentanza processuale, va tenuta distinta dal contratto di mandato attinente al rapporto interno tra cliente e professionista.
Cass. civ. n. 9825/1998
Le prescrizioni brevi e presuntive, ex artt. 2955 n. 2 e 2956 n. 1, c.c., continuano ad operare anche in materia di rapporti di lavoro subordinato, salva la diversa decorrenza in funzione della stabilità del rapporto, senza che al riguardo si prospettino profili di incostituzionalità in riferimento agli articoli 3, 4 e 36 Cost.
Cass. civ. n. 9042/1992
La prescrizione di cui all'art. 2956 n. 3 c.c. del diritto al compenso spettante ad un notaio per le sue prestazioni professionali, essendo fondata su di una presunzione legale di pagamento, non può trovare applicazione allorché il debitore abbia ammesso anche implicitamente di non avere corrisposto al professionista il compenso dovuto, come nel caso in cui il debitore eccepisca di non avere conferito al notaio l'incarico da cui dovrebbe discendere il controverso compenso.
Cass. civ. n. 3886/1985
Nella categoria dei professionisti, i cui diritti per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative, sono assoggettati a prescrizione presuntiva triennale dall'art. 2956 n. 2 c.d., sono compresi soltanto coloro che esercitano una professione intellettuale di antica o di recente tradizione, nei cui confronti è ravvisabile il presupposto della prassi del pagamento senza dilazione per l'agevole determinabilità del credito ai sensi dell'art. 2233 c.c., sicché detta prescrizione non è applicabile al credito per il compenso nascente da un mero contratto d'opera. (Nella specie la S.C. ha confermato la statuizione di merito che, in applicazione del principio enunciato, aveva escluso l'applicabilità della prescrizione presuntiva al compenso preteso per lo svolgimento di un'attività promozionale svolta al fine di ottenere l'aggiudicazione di un importante contratto al committente).
Cass. civ. n. 3220/1978
Tra i crediti dei notai, relativi agli atti del loro ministero e soggetti alla prescrizione presuntiva di cui all'art. 2956 n. 3 c.c., rientrano non soltanto i crediti per onorari, ma anche tutti quelli per spese affrontate per conto del cliente e necessarie a soddisfare tutti gli adempimenti previsti dalla legge. Pertanto, è soggetto alla detta prescrizione presuntiva il credito per le spese sostenute per la registrazione di atti in adempimento dell'obbligo di cui all'art. 80 della legge di registro.