Cass. civ. n. 3886 del 29 giugno 1985
Testo massima n. 1
Nella categoria dei professionisti, i cui diritti per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative, sono assoggettati a prescrizione presuntiva triennale dall'art. 2956 n. 2 c.d., sono compresi soltanto coloro che esercitano una professione intellettuale di antica o di recente tradizione, nei cui confronti è ravvisabile il presupposto della prassi del pagamento senza dilazione per l'agevole determinabilità del credito ai sensi dell'art. 2233 c.c., sicché detta prescrizione non è applicabile al credito per il compenso nascente da un mero contratto d'opera. (Nella specie la S.C. ha confermato la statuizione di merito che, in applicazione del principio enunciato, aveva escluso l'applicabilità della prescrizione presuntiva al compenso preteso per lo svolgimento di un'attività promozionale svolta al fine di ottenere l'aggiudicazione di un importante contratto al committente).