14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 9494 del 11 novembre 1994
Posted at 16:28h
in Massimario
Testo massima n. 1
La prescrizione presuntiva annuale del diritto dei commercianti relativamente al prezzo delle merci vendute [ art. 2955, n. 5, c.c. ] è applicabile soltanto a quei rapporti di compravendita tra commercianti al minuto e consumatori, aventi ad oggetto cose destinate ad uso personale dell’acquirente. Non rientra pertanto nell’ambito di applicazione della norma la vendita di cose destinate ad attività produttiva [ fattispecie; vendita di una betoniera ad un imprenditore edile ].
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