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Articolo 608 Codice di procedura civile — Modo del rilascio

Articolo 608 Codice di procedura civile — Modo del rilascio

L’esecuzione inizia con la notifica dell’avviso con il quale l’ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l’immobile, il giorno e l’ora in cui procederà.

Nel giorno e nell’ora stabiliti, l’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo dell’esecuzione e, facendo uso, quando occorre, dei poteri a lui consentiti dall’articolo 513, immette la parte istante o una persona da lei designata nel possesso dell’immobile, del quale le consegna le chiavi, ingiungendo agli eventuali detentori di riconoscere il nuovo possessore.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 20924/2017

In tema di esecuzione forzata per rilascio, la conclusione della procedura mediante il rilascio dell’immobile da parte dell’esecutato, anche se avvenuto spontaneamente, ma non in base ad un accordo tra le parti, bensì al solo scopo di evitare l’esecuzione coattiva, non determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all’esecuzione pendente, il cui accoglimento, al contrario, comporta la caducazione degli atti esecutivi e fa sorgere il diritto dell’esecutato a rientrare nella disponibilità del bene del quale sia stato illegittimamente spossessato.

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Cass. civ. n. 8675/2017

L’obbligazione di restituzione dell’immobile locato, prevista dall’art. 1590 c.c., resta inadempiuta qualora il locatore non ne riacquisti la completa disponibilità, così da poterne fare uso secondo la sua destinazione, sicchè la mora e gli effetti dell’art. 1591 c.c. si producono anche ove egli torni formalmente in possesso del bene, ma questo sia inutilizzabile perché ancora occupato da beni mobili del conduttore che non debbano consegnarsi al locatore, a nulla rilevando che il rilascio sia avvenuto coattivamente ex art. 608 c.p.c., atteso che la formale chiusura del processo esecutivo non determina l’automatica cessazione degli effetti sostanziali collegati al rapporto di locazione.

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Cass. civ. n. 20053/2013

Qualora sia stato disposto il rilascio di un immobile concesso in godimento (nella specie, in forza di contratto di comodato) e il creditore abbia iniziato la procedura esecutiva nei confronti del condannato al rilascio, ignorando l’occupazione “sine titulo” del bene da parte di un terzo, conosciuta solo nel momento dell’accesso dell’ufficiale giudiziario, ovvero se tale occupazione sia comunque sopravvenuta durante la pendenza del processo esecutivo, gli atti esecutivi già compiuti mantengono validità ed efficacia nei confronti del terzo occupante dell’immobile.

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Cass. civ. n. 5384/2013

In materia di esecuzione per rilascio, il decreto che trasferisca all’aggiudicatario una quota di comproprietà dell’immobile espropriato e condanni il debitore esecutato al rilascio può essere eseguito coattivamente nelle forme dell’esecuzione forzata per rilascio anche nei confronti del terzo avente un legittimo titolo di detenzione, a condizione che l’ufficiale giudiziario – secondo quanto disposto dell’art. 608, secondo comma, ultimo inciso, c.p.c. – ingiunga a tale codetentore qualificato di riconoscere il compossessore. Per contro, non può essere eseguito coattivamente il rilascio dell’intero immobile legittimamente detenuto dal terzo, sicché va accolta l’opposizione proposta avverso l’esecuzione per rilascio finalizzata all’immissione nel possesso dell’intero immobile in capo al creditore che ne sia soltanto comproprietario.

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Cass. civ. n. 18612/2010

La sospensione dei termini per l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e dei termini relativi ai processi esecutivi mobiliari ed immobiliari prevista in favore delle vittime dell’usura ai sensi dell’art. 20 della legge n. 44 del 1999 non è prorogabile trattandosi di una disposizione a carattere eccezionale di deroga alla normativa sulla decorrenza dei termini legali relativi alle procedure espropriative e all’attuazione dell’art. 2740 c.c..

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Cass. civ. n. 10310/2009

L’esecuzione per rilascio di immobile (fondata, nella specie, su ordinanza di convalida di licenza per finita locazione) si esaurisce con la immissione della parte procedente nel possesso dello stesso, secondo le modalità indicate nel secondo comma dell’art. 608 c.p.c., senza che, a tal fine, abbia alcuna rilevanza l’accordo tra l’esecutante e l’esecutato intervenuto all’esito della suddetta operazione da parte dell’ufficiale giudiziario circa la concessione di un termine al secondo per l’asporto degli arredi e di quant’altro contenuto nel locale oggetto del rilascio.

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Cass. civ. n. 7357/2009

Nella procedura esecutiva per rilascio di immobili, una volta immesso l’esecutante nel possesso dell’immobile ad opera dell’ufficiale giudiziario, viene ad esaurirsi l’intera fase esecutiva ai sensi dell’art. 608 cod. proc. civ., con la conseguenza che, conclusosi in modo non più reversibile tale procedimento in forma specifica, l’esecutato non può più proporre, con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi previsto dall’art. 617 cod. proc. civ., censure avverso gli atti dell’ufficiale giudiziario antecedenti a quello di immissione in possesso, come il preavviso di rilascio.

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Cass. civ. n. 18535/2007

Nell’esecuzione forzata per consegna o rilascio, la tutela cautelare data dalla sospensione del processo esecutivo è esperibile fino a quando quest’ultimo non si chiuda e ciò avviene con l’atto dell’ufficiale giudiziario di immissione in possesso ex art. 608 c.p.c., suscettibile di opposizione agli atti esecutivi, in presenza di vizi suoi propri. (Nella specie la S.C. ha escluso la sussistenza di vizi nell’atto di immissione in possesso compiuto dall’ufficiale giudiziario il quale aveva ricevuto la comunicazione solo telefonica, e non formale, della sospensione dell’esecuzione).

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Cass. civ. n. 6449/1997

Poiché la parte che è tenuta a rilasciare l’immobile non ha alcun diritto di interloquire sulla fissazione, da parte dell’ufficiale giudiziario, del giorno di inizio dell’esecuzione, questi può validamente anticiparlo rispetto ad un precedente preavviso di rilascio, purché glielo comunichi e sia rispettato il termine di tre giorni prima del suo accesso (art. 608, primo comma, c.p.c.).

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Cass. civ. n. 10882/1995

Nella procedura esecutiva di rilascio di immobile, il preavviso prescritto dall’art. 608 c.p.c. esaurisce, con la notifica, il suo scopo di preavvertire l’esecutato del prossimo inizio dell’azione esecutiva, al fine di consentirgli l’adempimento spontaneo e di essere, comunque, presente alla immissione in possesso del creditore procedente, e non deve essere, perciò, rinnovato nel caso in cui l’esecuzione, sospesa dopo il primo accesso dell’ufficiale giudiziario, prosegua in seguito al provvedimento del giudice dell’esecuzione richiesto di provvedere, ai sensi dell’art. 610 c.p.c., in merito a difficoltà insorte.

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Cass. civ. n. 1961/1995

L’esecuzione per consegna o rilascio ha inizio soltanto con l’accesso dell’ufficiale giudiziario nel luogo in cui debbono compiersi gli atti esecutivi perché ogni precedente attività è solo strumentale all’accesso avendo solo il fine di consentire all’esecutato di essere presente ed all’ufficiale giudiziario di approntare i mezzi opportuni per superare, nell’ambito dei poteri consentiti dall’art. 513 c.p.c., le difficoltà materiali che si possono presentare.

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Cass. civ. n. 7288/1991

L’esecuzione per consegna o rilascio ha inizio soltanto con l’accesso dell’ufficiale giudiziario sul luogo dove debbono compiersi gli atti esecutivi, e non con la notificazione del preavviso di rilascio, che deve considerarsi solo un atto preliminare ed estrinseco al procedimento esecutivo e volto a consentire all’esecutato di essere presente alle operazioni dell’ufficiale giudiziario in sede esecutiva. Conseguentemente, l’inefficacia del precetto ai sensi dell’art. 481 c.p.c., per il mancato inizio dell’esecuzione nel termine di novanta giorni dalla notifica del precetto stesso, deve essere verificata con riguardo alla data di detto accesso invece che con riferimento alla data di notifica del preavviso di rilascio.

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Cass. civ. n. 572/1987

In ipotesi di compossesso l’atto di spoglio compiuto da un compossessore in danno dell’altro produce l’effetto di eliminare la relazione diretta di fatto tra quest’ultimo e la cosa, sicché l’ordine di reintegrazione rivolto al compossessore spogliante tende a ricostruire la relazione di fatto già esistente tra lo spogliato e la cosa, nei limiti della quota di compossesso quanto alla utilizzazione della cosa medesima. Consegue, che in ipotesi di inosservanza dell’ordine di reintegrazione, esso va eseguito coattivamente nelle forme dell’esecuzione forzata per rilascio, se si tratta di beni immobili, e qualora il compossessore tenuto alla reintegrazione abbia costituito sugli immobili diritti personali di godimento a favore di terzi, osservandosi il disposto del secondo comma, ultima parte, dell’art. 608 c.p.c., per cui l’ufficiale giudiziario deve ingiungere ai detentori (qualificati) di riconoscere il compossessore che era stato spogliato, fermo il contratto — ed il conseguente costituito rapporto — tra i predetti ed il compossessore concedente nei loro confronti.

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