Avvocato.it

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1961 del 22 febbraio 1995

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1961 del 22 febbraio 1995

Testo massima n. 1

L’esecuzione per consegna o rilascio ha inizio soltanto con l’accesso dell’ufficiale giudiziario nel luogo in cui debbono compiersi gli atti esecutivi perché ogni precedente attività è solo strumentale all’accesso avendo solo il fine di consentire all’esecutato di essere presente ed all’ufficiale giudiziario di approntare i mezzi opportuni per superare, nell’ambito dei poteri consentiti dall’art. 513 c.p.c., le difficoltà materiali che si possono presentare.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze