Avvocato.it

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 7288 del 3 luglio 1991

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 7288 del 3 luglio 1991

Testo massima n. 1

L’esecuzione per consegna o rilascio ha inizio soltanto con l’accesso dell’ufficiale giudiziario sul luogo dove debbono compiersi gli atti esecutivi, e non con la notificazione del preavviso di rilascio, che deve considerarsi solo un atto preliminare ed estrinseco al procedimento esecutivo e volto a consentire all’esecutato di essere presente alle operazioni dell’ufficiale giudiziario in sede esecutiva. Conseguentemente, l’inefficacia del precetto ai sensi dell’art. 481 c.p.c., per il mancato inizio dell’esecuzione nel termine di novanta giorni dalla notifica del precetto stesso, deve essere verificata con riguardo alla data di detto accesso invece che con riferimento alla data di notifica del preavviso di rilascio.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze