14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 572 del 22 gennaio 1987
Testo massima n. 1
In ipotesi di compossesso l’atto di spoglio compiuto da un compossessore in danno dell’altro produce l’effetto di eliminare la relazione diretta di fatto tra quest’ultimo e la cosa, sicché l’ordine di reintegrazione rivolto al compossessore spogliante tende a ricostruire la relazione di fatto già esistente tra lo spogliato e la cosa, nei limiti della quota di compossesso quanto alla utilizzazione della cosa medesima. Consegue, che in ipotesi di inosservanza dell’ordine di reintegrazione, esso va eseguito coattivamente nelle forme dell’esecuzione forzata per rilascio, se si tratta di beni immobili, e qualora il compossessore tenuto alla reintegrazione abbia costituito sugli immobili diritti personali di godimento a favore di terzi, osservandosi il disposto del secondo comma, ultima parte, dell’art. 608 c.p.c., per cui l’ufficiale giudiziario deve ingiungere ai detentori [ qualificati ] di riconoscere il compossessore che era stato spogliato, fermo il contratto — ed il conseguente costituito rapporto — tra i predetti ed il compossessore concedente nei loro confronti.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]