Art. 608 bis – Codice di procedura civile – Estinzione dell’esecuzione per rinuncia della parte istante

L'esecuzione di cui all'articolo 605 si estingue se la parte istante, prima della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi all'ufficiale giudiziario procedente.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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