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Articolo 609 Codice di procedura civile — Provvedimenti circa i mobili estranei all’esecuzione

Articolo 609 Codice di procedura civile — Provvedimenti circa i mobili estranei all’esecuzione

Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, l’ufficiale giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine. Dell’intimazione si dà atto a verbale ovvero, se colui che è tenuto a provvedere all’asporto non è presente, mediante atto notificato a spese della parte istante. Quando entro il termine assegnato l’asporto non è stato eseguito l’ufficiale giudiziario, su richiesta e a spese della parte istante, determina, anche a norma dell’articolo 518, primo comma, il presumibile valore di realizzo dei beni ed indica le prevedibili spese di custodia e di asporto.

Quando può ritenersi che il valore dei beni è superiore alle spese di custodia e di asporto, l’ufficiale giudiziario, a spese della parte istante, nomina un custode e lo incarica di trasportare i beni in altro luogo. Il custode è nominato a norma dell’articolo 559. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese i beni, quando non appare evidente l’utilità del tentativo di vendita di cui al quinto comma, sono considerati abbandonati e l’ufficiale giudiziario, salva diversa richiesta della parte istante, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.

Se sono rinvenuti documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale che non sono stati asportati a norma del primo comma, gli stessi sono conservati, per un periodo di due anni, dalla parte istante ovvero, su istanza e previa anticipazione delle spese da parte di quest’ultima, da un custode nominato dall’ufficiale giudiziario. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dal secondo comma, ultimo periodo. Allo stesso modo si procede alla scadenza del termine biennale di cui al presente comma a cura della parte istante o del custode.

Decorso il termine fissato nell’intimazione di cui al primo comma, colui al quale i beni appartengono può, prima della vendita ovvero dello smaltimento o distruzione dei beni a norma del secondo comma, ultimo periodo, chiederne la consegna al giudice dell’esecuzione per il rilascio. Il giudice provvede con decreto e, quando accoglie l’istanza, dispone la riconsegna previa corresponsione delle spese e compensi per la custodia e per l’asporto.

Il custode provvede alla vendita senza incanto nelle forme previste per la vendita dei beni mobili pignorati, secondo le modalità disposte dal giudice dell’esecuzione per il rilascio. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 530 e seguenti del codice di procedura civile. La somma ricavata è impiegata per il pagamento delle spese e dei compensi per la custodia, per l’asporto e per la vendita, liquidate dal giudice dell’esecuzione per il rilascio. Salvo che i beni appartengano ad un soggetto diverso da colui che è tenuto al rilascio, l’eventuale eccedenza è utilizzata per il pagamento delle spese di esecuzione liquidate a norma dell’articolo 611.

In caso di infruttuosità della vendita nei termini fissati dal giudice dell’esecuzione, si procede a norma del secondo comma, ultimo periodo.

Se le cose sono pignorate o sequestrate, l’ufficiale giudiziario dà immediatamente notizia dell’avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice dell’esecuzione per l’eventuale sostituzione del custode.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 9599/2009

Nell’ambito dell’esecuzione forzata per rilascio di immobili, i provvedimenti adottati dal giudice ai sensi dell’art. 609 c.p.c. non sono propriamente funzionali al rilascio, ma solo ad assicurare la custodia di beni che non costituiscono oggetto dell’esecuzione forzata, e sono, dunque, rivolti a superare contingenti e temporanee difficoltà attinenti all’esecuzione del rilascio stesso senza poterlo impedire, con la conseguenza che essi non risolvono, di norma, questioni relative all'”an” o al “quomodo” di detta esecuzione, che risultano, invece, rispettivamente deducibili con i rimedi dell’opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi. (Nella specie, sulla scorta dell’enunciato principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso un provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione si era limitato a revocare un precedente ordine dato all’ufficiale giudiziario di asportare determinati beni dall’immobile oggetto del rilascio forzato, escludendo, pertanto, che potesse attribuirsi a tale provvedimento la natura giuridica di sentenza resa su opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi).

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Cass. civ. n. 1073/2000

In tema di esecuzione per consegna o rilascio, a norma dell’art. 609, comma primo c.p.c. per «cose mobili appartenenti alla parte tenuta al rilascio» s’intendono non solo quelle di sua proprietà ma anche quelle oggetto di un semplice diritto di godimento, in forza di un titolo giuridico che attribuisca alla parte sottoposta all’esecuzione il potere di disporne materialmente in via esclusiva e quindi anche il dovere correlativo di asportarle immediatamente, proprio per rendere possibile la materiale apprensione dell’immobile ad opera della parte istante. (Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto che i beni concessi in leasing presenti nell’immobile per il quale era stato pronunziato il rilascio erano appartenenti non al concedente ma all’utilizzatore conduttore dell’immobile che dunque era l’unico tenuto ad asportarli dall’immobile).

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Cass. civ. n. 4755/1985

In sede di esecuzione per rilascio di un immobile, qualora nello stesso vi siano cose mobili appartenenti alla parte tenuta al rilascio, l’ufficiale giudiziario, ove l’esecutato non provveda all’asporto, può disporne, oltre che il trasporto in altro luogo, la custodia sul posto anche affidata ad un terzo, con la conseguenza che quest’ultimo è tenuto, nei confronti dell’esecutato, alla restituzione dei mobili affidatigli con la correlativa responsabilità in caso di inadempimento, salvo l’obbligo dell’esecutato stesso di apprestare la necessaria collaborazione anticipandone le spese.

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