Art. 559 – Codice di procedura civile – Custodia dei beni pignorati

Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, compresi le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.

Salvo che la sostituzione nella custodia non abbia alcuna utilità ai fini della conservazione o della amministrazione del bene o per la vendita, il giudice dell'esecuzione, con provvedimento non impugnabile emesso entro quindici giorni dal deposito della documentazione di cui all'articolo 567, secondo comma, contestualmente alla nomina dell'esperto di cui all'articolo 569, nomina custode giudiziario dei beni pignorati una persona inserita nell'elenco di cui all'articolo 179 ter delle disposizioni di attuazione del presente codice o l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534.

Il custode nominato ai sensi del secondo comma collabora con l'esperto nominato ai sensi dell'articolo 569 al controllo della completezza della documentazione di cui all'articolo 567, secondo comma, redigendo apposita relazione informativa nel termine fissato dal giudice dell'esecuzione.

Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 22029/2018

Il custode giudiziale, quale amministratore dei beni pignorati, agisce in giudizio esclusivamente per assicurarne la conservazione e la piena fruibilità nell'interesse dei soli creditori procedenti, allo scopo dell'espropriazione, con la conseguenza che, al momento della cessazione dell'incarico, non si verifica alcun fenomeno successorio con il proprietario debitore, il quale diviene l'unico soggetto legittimato ad esercitare le domande nascenti dal contratto e consequenziali. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il diritto alla restituzione dei frutti riguardanti un immobile, già sottoposto a pignoramento, decorresse dalla domanda del proprietario debitore e non da quella precedentemente proposta dal custode giudiziale, che aveva abbandonato la causa in seguito alla liberazione del bene dal vincolo).

Cass. civ. n. 924/2013

Nell'ipotesi di detenzione di un immobile pignorato in forza di titolo non opponibile alla procedura esecutiva ai sensi dell'art. 2913 c.c. (nella specie, preliminare di vendita successivo alla trascrizione del pignoramento del bene), è configurabile, in favore del custode giudiziario autorizzato ad agire in giudizio, - quale organo pubblico della procedura esecutiva, ausiliare del giudice - un danno risarcibile che deriva dall'impossibilità di una proficua utilizzazione del bene pignorato e dalla difficoltà a che il bene sia venduto, quanto prima, al suo effettivo valore di mercato; risarcimento sul quale si estende il pignoramento, quale frutto, ex art. 2912 c.c..

Cass. civ. n. 24443/2010

In tema di esecuzione immobiliare, il creditore procedente è obbligato a corrispondere al custode dei beni pignorati l'indennità a questi spettante per l'attività di custodia, nel caso in cui il ricavato della vendita di detti beni non sia stato sufficiente al pagamento del compenso, dovendo invece escludersi che siffatto obbligo gravi sul terzo intervenuto nell'esecuzione, che non abbia provocato atti del procedimento.